La Corte di Giustizia UE, con la sentenza relativa al procedimento C-224/09, ha stabilito che, in presenza di più imprese, per ogni cantiere (nella fattispecie si trattava di lavori di ristrutturazione di un’abitazione privata), è necessaria, oltre alla nomina di un progettista, anche la designazione di un coordinatore per la sicurezza.
Secondo la Corte, il D.Lgs. n. 81/2008 (T.U. Sicurezza) non è conforme alla direttiva Ue n. 92/57 nella parte in cui, distinguendo tra cantieri edili privati e pubblici, esonera i primi dalla nomina del coordinatore di cui sopra in riferimento ai lavori non soggetti a permesso.
La direttiva Ue stabilisce, infatti, senza equivoci, l’obbligo di nominare un coordinatore in materia di sicurezza e di salute per ogni cantiere in cui sono presenti più imprese, non ammettendo alcuna deroga a tale obbligo.