Siglate 4 nuove convenzioni per la riscossione dei contributi
A cura della redazione
L’INPS, con le circolari nn. 23, 24 e 25 e il messaggio n. 789, tutti datati 5 marzo 2026, ha siglato nuove convenzioni per la riscossione dei contributi sindacali dovuti dagli associati titolari di prestazioni temporanee, tra le quali quella con la FEDERAZIONE ITALIANA AZIENDE AGRICOLE E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (FIAAPA).
Con la stessa Federazione è stata siglata anche la convenzione per la riscossione dei contributi sindacali dovuti dai lavoratori agricoli titolari di prestazioni di disoccupazione.
Sempre per la riscossione dei contributi sindacali dovuti dagli associati titolari di prestazioni temporanee, in data 29 gennaio 2026 è stata sottoscritta una convenzione con la CONFIMPRENDITORI.
Tutte le convenzioni hanno validità fino al 31 dicembre 2027.
È comunque fatta salva la facoltà, in capo all’Organizzazione sindacale, di recedere dalla convenzione con apposita comunicazione scritta da fare pervenire all’Istituto, a mezzo posta elettronica certificata (PEC).
Invece, con il messaggio numero 789 del 05-03-2026, l’INPS ha reso noto che con la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 255 del 17 dicembre 2025 è stato adottato lo schema di convenzione tra l’INPS e i Centri di assistenza fiscale (CAF) per l’attività di raccolta e trasmissione delle domande di Assegno di inclusione (ADI), delle comunicazioni (Modelli ADI-COM), delle domande di Supporto per la formazione e il lavoro (SFL) e delle comunicazioni (modelli SFL-COM) per gli anni 2026-2027
Questa convenzione, che ha validità dal 1° gennaio 2026 fino al 31 dicembre 2027, viene sottoscritta con firma digitale e il versamento dell’imposta di bollo, a carico della parte privata, viene assolto in modalità elettronica.
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