L’INPS, con il messaggio 14/12/2012 n.20691, ha disposto il differimento dal 16 dicembre 2012 al 31 gennaio 2013 del termine per la presentazione della dichiarazione De minimis per i soggetti operanti nelle zone colpite dal sisma Abruzzo del 2009.
Infatti, spiega l’INPS, assumono natura di Aiuto di Stato solo le agevolazioni che riguardano le imprese e non anche quelle usufruite dalle persone fisiche,
Ne consegue che anche i benefici contributivi previsti dalla L. 183/2011 devono essere applicati tenendo conto della suddetta esclusione, con la conseguenza che la riduzione contributiva operata sulla sola quota a carico del lavoratore, non costituendo Aiuto di Strato alle imprese, non è soggetta all’osservanza delle regole in materia di “De minimis” previste dai regolamenti comunitari di settore.
Pertanto le imprese tenute alla dichiarazione De minimis non devono considerare ai fini del calcolo dell’importo massimo degli Aiuti di Stato che possono essere concessi ad una medesima impresa in un triennio, gli importi corrispondenti alle riduzioni contributive operate per effetto della Legge di Stabilità 2012 sulla sola quota a carico dei lavoratori, collaboratori o associati in partecipazione.
Fino al 31/01/2013 le aziende che hanno avviato il pagamento dei contributi nella misura del 40% potranno continuare ad essere considerate regolari al fine del rilascio del DURC.