Il Ministero delle finanze, con il DM 09/04/2009, a seguito del sisma che ha colpito la regione Abruzzo, ha disposto la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari per il periodo 6 aprile - 30 novembre 2009.
Soggetti interessati sono le persone fisiche, anche in qualità di sostituti d'imposta, che alla data del 6 aprile u.s. avevano residenza in uno dei comuni della provincia di L'Aquila, e le persone giuridiche con sede legale od operativa in uno dei predetti territori terremotati.
Pertanto i sostituti d'imposta nei confronti dei contribuenti beneficiari della sospensione non effettueranno le ritenute alla fonte ex DPR 600/73. Le ritenute che fossero già state operate dai sostituti d'imposta devono però essere versate.
Il Ministero ricorda anche che non effettuerà rimborsi nei confronti di coloro che invece hanno già disposto il versamento dei tributi.
L'elenco dei beneficiari potrà aumentare se il Dipartimento della protezione civile individuerà altri Comuni colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile u.s.
Spetterà al Ministero delle finanze con un proprio decreto stabilire le modalità di versamento dei tributi che hanno beneficiato della sospensione, anche mediante rateizzazione.