L’Agenzia delle entrate, con il provvedimento n. 186585 del 4 novembre 2016, ha reso note le modalità per fruire del credito d’imposta erogato, con le modalità del finanziamento agevolato, per far fronte ai danni causati dagli eventi sismici dello scorso 24 agosto.

Il credito d’imposta tiene conto sia dell’importo del finanziamento, che degli interessi dovuti e delle spese di gestione strettamente necessarie. Lo stesso è utilizzato dal beneficiario per corrispondere le rate di rimborso del finanziamento stesso.

Nei casi in cui i contribuenti abbiano ottenuto il finanziamento agevolato, infatti, è previsto che il pagamento delle corrispondenti rate per il rimborso dello stesso avvenga tramite l’utilizzo del credito d’imposta maturato dal beneficiario. I soggetti finanziatori provvedono a recuperare gli importi tramite compensazione, a partire dal giorno successivo alla scadenza di ogni singola rata di restituzione del finanziamento, o mediante cessione del credito, da indicare nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo in cui è avvenuta la cessione.

I soggetti che hanno erogato i finanziamenti comunicano all’Agenzia delle Entrate, esclusivamente in via telematica, gli elenchi dei beneficiari, l’ammontare dei finanziamenti concessi, il numero e l’importo delle singole rate, i dati di eventuali risoluzioni. L’invio di questi dati avverrà secondo modalità e termini approvati con un successivo provvedimento dell’Agenzia.