L’INAIL, con la nota operativa prot. n. 1181 del 2 febbraio 2024, facendo seguito alla circolare 57/2023, ha precisato che coloro che sono stati interessati degli eventi sismici dell’Italia centrale del 2016/2017 e hanno fruito della sospensione dei premi, possono presentare apposita domanda per via telematica per essere ammessi alla riduzione del 60% dei premi assicurativi sospesi disposta dal DL 123/2019 (L. 156/2019).

Entrando nel dettaglio, i soggetti a cui si rivolge l’INAIL sono coloro che sono stati colpiti dagli eventi sismici verificatisi nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria in data 24 agosto 2016, 26 e 30 ottobre 2016 e 18 gennaio 2017.

A tal riguardo la nota ricorda che sono esclusi dall’ammissione all’agevolazione predetta i datori di lavoro non residenti nelle zone colpite dal sisma assistiti da professionisti operanti nelle citate date nei Comuni interessati dall’evento sismico.

Inoltre viene ribadito quanto già reso noto con la predetta circolare del mese di dicembre 2023, ossia che i soggetti interessati possono richiedere di essere ammessi all’agevolazione in regime di aiuti de minimis. A tal proposito si ricorda che la Commissione UE ha approvato il nuovo Regolamento n. 2831/2023, in vigore dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2030, che ha elevato da 200.000 a 300.000 il massimale di aiuti che un’impresa può fruire in un triennio (esercizio finanziario in corso e due esercizi precedenti).

Invece, la parte di agevolazione che eccede detto massimale, potrà rientrare nel regime degli aiuti di Stato previsti dal Reg. generale UE di esenzione per categoria n. 651/2014 secondo cui i regimi di aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da terremoti, valanghe, frane, inondazioni, trombe d'aria, uragani, eruzioni vulcaniche e incendi boschivi di origine naturale sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del TFUE e sono esentati dall'obbligo di notifica purché soddisfino le seguenti due condizioni (oltre a quelle previste al capo I del regolamento):

1) le autorità pubbliche competenti di uno Stato membro hanno riconosciuto formalmente il carattere di calamità naturale dell'evento;

2) esiste un nesso causale diretto tra i danni provocati dalla calamità naturale e il danno subìto dall'impresa (o dal professionista).

Si ricorda che il Ministero del lavoro ha provveduto a effettuare la registrazione sul Registro nazionale degli aiuti (RNA) della misura agevolativa, sia nella componente de minimis che in quella esente da notifica.

L’INAIL ribadisce infine che l’inoltro dell’istanza per fruire della riduzione del 60% in luogo della sospensione dei premi, dovrà avvenire utilizzando l’apposito servizio online “Domanda di definizione agevolata sisma Italia centrale 2016/2017” disponibile in www.inail.it all’interno della sezione “Comunicazione sospensioni/recuperi agevolati” dal 1° febbraio 2024 al 1° aprile 2024.