L’INPS, con la circolare 21/11/2018 n.112, ha precisato che i soggetti operanti nella zona franca urbana istituita a seguito degli eventi sismici che hanno interessato il centro Italia a far data dal 24 agosto 2016 e che hanno adempiuto agli obblighi previdenziali in scadenza negli anni 2017 e 2018, pur in presenza della sospensione dei termini disposta dal DL 189/2016, possono utilizzare il credito verso l’erario riconosciuto dal Mise anche mediante la riduzione dei versamenti contributivi obbligatori che dovranno essere effettuati all’istituto previdenziale nel 2019.

Detta rimodulazione del mero effetto finanziario, in coerenza con le disposizioni di legge vigenti, può essere posta in essere fino al raggiungimento dell’importo dell’agevolazione complessivamente concessa.

L’INPS evidenzia inoltre che l’importo dell’agevolazione riconosciuta è parametrato all’ammontare della contribuzione dovuta per l’anno 2017 e per l’anno 2018 ed è soggetto all’osservanza dei massimali de minimis previsti dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013.

Si ricorda che i destinatari dei provvedimenti di riconoscimento delle agevolazioni da parte del MISE possono utilizzare il credito verso l’erario per il pagamento dei contributi dovuti, compresi i contributi sospesi per effetto degli eventi sismici verificatisi, la cui ripresa dei pagamenti, anche in forma rateale, è stata prorogata, come noto, alla data del 31 gennaio 2019 (cfr. messaggio n. 3088/2018).

A tal riguardo l’articolo 48, comma 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, e ss.mm.ii., nel prevedere la sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti della contribuzione previdenziale in scadenza nel periodo decorrente dalla data del verificarsi degli eventi sismici fino al 30 settembre 2017, ha espressamente disposto il divieto di procedere al rimborso dei contributi già versati.