L’INAIL, con la circolare n. 32 del 30 luglio 2018, ha ricordato che gli adempimenti e i pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, sospesi a seguito degli eventi sismici del 24 agosto 2016, del 26 e 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017, sono effettuati entro il 31.1.2019, senza applicazione di sanzioni e interessi, anche mediante rateizzazione fino a un massimo di 60 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di gennaio 2019; su richiesta del lavoratore dipendente subordinato o assimilato, la ritenuta può essere operata anche dal sostituto d’imposta.

Il versamento in unica soluzione dei premi sospesi deve essere effettuato entro il 31 gennaio 2019.

Entro il mese di gennaio 2019, deve essere effettuato anche il versamento della prima rata in caso di pagamento rateizzato, previsto fino a un massimo di 60 rate mensili di pari importo.