L’INPS, con il messaggio 21/02/2017 n. 767, ha reso noto che i soggetti interessati a fruire della sospensione dei pagamenti delle imposte sui redditi tramite ritenuta alla fonte per il periodo 1° gennaio 2017 – 30 settembre 2017, così come previsto dal DL 189/2016 (L. 229/2016), modificato dal DL 8/2017, devono inoltrare apposita domanda alla sede dell’istituto previdenziale territorialmente competente.

Possono beneficiare della sospensione coloro che alla data del 24 agosto u.s. oppure del 26 e 30 ottobre 2016, avevano la residenza nel territorio di uno dei Comuni colpiti dal sisma.

L’INPS sta predisponendo, in ambiente web, la procedura che consentirà l’acquisizione delle domande di sospensione per le tre tipologie di prestazioni interessate dal menzionato decreto legge, per le quali l’Istituto previdenziale svolge il ruolo di sostituto di imposta: pensioni o assegni ad esse equiparate di cui all’art. 49 del DPR 22 dicembre 1986, n. 917;     prestazioni a sostegno del reddito e retribuzioni.

La sospensione verrà effettuata, previa istruttoria delle istanze presentate, con le seguenti modalità:

  • a favore del soggetto richiedente direttamente sulla prestazione ovvero su ciascuna prestazione (nel caso di plurititolarità), assoggettata a ritenute IRPEF, di cui lo stesso risulti titolare;
  • a decorrere dalla prima rata utile successiva alla data di presentazione della domanda da parte del soggetto interessato e fino al mese di novembre 2017.

Poiché la disposizione di legge prevede espressamente che non verrà rimborsato quanto già versato, l’INPS precisa che le ritenute relative alle prestazioni già pagate ai beneficiari (o comunque già estratte alla data della domanda), ma non ancora versate all’Agenzia delle Entrate alla data della domanda medesima, saranno oggetto di rimborso sulla prima rata utile.

Diversamente le imposte trattenute e già versate all’Agenzia delle Entrate non daranno luogo al rimborso.

Infine il messaggio ribadisce che le trattenute che saranno oggetto di sospensione ed eventuale rimborso dovranno essere prelevate in unica soluzione sulle prestazioni in pagamento entro la predetta data del 16 dicembre 2017.

Nelle ipotesi di incapienze resta fermo l’obbligo dei sostituiti di versare i residui debiti d’imposta direttamente all’Agenzia delle Entrate.