Sisma Centro Italia: sospese anche le ritenute relative alle operazioni di conguaglio fiscale 2016
A cura della redazione

L’INPS, con il messaggio 9/03/2017 n.1093, ha precisato che, per effetto del DL 8/2017, tra le ritenute oggetto della sospensione, rientrano anche le ritenute relative alle operazioni di conguaglio fiscale 2016, qualora lo stesso comporti un debito per il dipendente o per il pensionato e qualora siano le retribuzioni (o le pensioni) di gennaio e febbraio 2017 a subirne l’esito.
Inoltre fruiscono della sospensione anche le addizionali regionali e comunali a saldo 2016 e in acconto 2017 per il rapporto di complementarietà e di dipendenza che è proprio dell’addizionale rispetto al tributo principale cui si aggiunge.
L’INPS coglie l’occasione anche per ricordare che qualora i soggetti interessati rientrino nell’ambito di applicazione dell’art. 48, comma 1 ter, del DL 189/2016 (L. 229/2016) secondo cui nei Comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto, le disposizioni si applicano limitatamente ai singoli soggetti danneggiati, le istanze di sospensione devono contenere la duplice dichiarazione:
- di avere avuto, a far data dal 24 agosto 2016, la residenza nel territorio di uno dei seguenti Comuni: Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto
- e di aver subito a causa degli eventi sismici ivi verificatisi danni da cui sia derivata l'inagibilità del fabbricato o della casa di abitazione o dello studio professionale o dell’azienda.
Pertanto in assenza della duplice dichiarazione le relative istanze non verranno considerate valide e non potranno essere acquisite nelle procedure di sospensione fiscale.
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