Sisma del '90 in Sicilia: chiarimenti dell'INPS e dell'Agenzia delle entrate
A cura della redazione
La circolare n. 114 del 21 giugno 2002 emanata dall'INPS chiarisce come regolarizzare le posizioni ancora aperte relativamente al versamento dei contributi sospesi a seguito del sisma del 1990 in Sicilia.
In particolare ricordiamo che la sospensione dei contributi dovuti dai soggetti colpiti nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa, doveva essere regolarizzata, mediante maggiorazione del 15% a titolo d'interessi, entro il 30 settembre 2001.
Successivamente la legge 388/2000 ha prorogato la scadenza al 30 giugno 2002 senza alcun aggravio e senza la maggiorazione del 15% anzidetta.
Ora l'Inps precisa le modalità di versamento e il fatto che è possibile accedere alla dilazione in 12 rate semestrali costanti senza interessi.
Per quanto riguarda invece i tributi sospesi, l'Agenzia delle entrate, con la risoluzione del 25/06/2002 n.209, ha previsto che il versamento dei tributi debba avvenire utilizzando nel mod. F24 i seguenti codici tributo:
5021, denominato "Iva oggetto di sospensione a causa di eventi eccezionali - sisma del 13 e 16 dicembre 1990", per i versamenti mensili, trimestrali e annuali dovuti per la predetta imposta;
- 5022, denominato "Irpef oggetto di sospensione a causa di eventi eccezionali - sisma del 13 e 16 dicembre 1990";
- 5023, denominato "Irpeg oggetto di sospensione a causa di eventi eccezionali - sisma del 13 e 16 dicembre 1990";
- 5024, denominato "Ritenute alla fonte oggetto di sospensione a causa di eventi eccezionali - sisma del 13 e 16 dicembre 1990", da utilizzarsi per i versamenti da parte dei sostituti con impianti in Sicilia;
- 5025, denominato "Ilor oggetto di sospensione a causa di eventi eccezionali - sisma del 13 e 16 dicembre 1990", da utilizzarsi per i versamenti dell'Ilor da parte di tutti i soggetti interessati siano essi persone fisiche, società di persone o società di capitali;
- 5020, denominato "Altri tributi oggetto di sospensione - sisma del 13 e 16 dicembre 1990".
In ordine alla compilazione del modello F24, l'Agenzia ricorda che i suddetti codici-tributo devono essere esposti nella "Sezione Erario", con l'indicazione, quale periodo di riferimento, dell'anno cui va imputato il versamento e che gli importi dei versamenti dovuti possono essere rateizzati fino ad un massimo di dodici rate semestrali di pari importo. Pertanto, nel campo rateazione del modello F24, deve essere indicato il numero della rata in pagamento ed il numero di rate totali previste, che non potrà in ogni caso essere superiore a 12.