Sisma Emilia: anche le controversie tributarie fruiscono della sospensione
A cura della redazione

L’Agenzia delle entrate con la circolare 16/11/2013 n.43E, ha precisato che la sospensione dei processi e delle relative attività nei giudizi pendenti disposta dal DL 74/2012 trova applicazione anche per le controversie tributarie che alla data del 20 maggio u.s. erano pendenti innanzi alle Commissioni tributarie provinciali di Ferrara e Mantova.
Rimangono invece esclusi dalla sospensione i procedimenti cautelari, così come le misure cautelari ex art. 22 del DLgs 472/1997 e le controversie la cui ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti. In quest’ultimo caso il giudice può emanare una dichiarazione d’urgenza al fine di non ritardare la trattazione della controversia.
Discorso a parte deve essere fatto per il rinvio d’ufficio delle udienze. Infatti queste operano quando una delle parti processuali (oppure il difensore che opera per loro conto purchè nominato prima del 20/05/2012) risulti residente o abbia sede nei Comuni interessati dal sisma, indipendentemente dalla sede dell’Ufficio giudiziario. In questo caso le udienze fissate nel periodo dal 20 maggio al 31 dicembre p.v. sono rinviate d’ufficio a data successiva al 31/12/2012 a meno che le parti non intendano espressamente rinunciare al rinvio .
L’Agenzia delle entrate ricorda che vengono sospesi anche sia il termine per la proposizione dell’istanza di mediazione tributaria sia il termine di conclusione del procedimento, dato che la sospensione interessa, così come previsto dal DL 74/2012, espressamente i termini perentori, legali e convenzionali sia sostanziali che processuali.
Pertanto nel caso in cui l’atto rientrante nell’ambito di applicazione della mediazione tributaria è stato notificato prima o durante il periodo di sospensione a un contribuente residente in uno dei Comuni colpiti dal sisma, il termine per la proposizione dell’istanza di mediazione è sospeso dal 20 maggio al 31 dicembre 2012 e riprende a decorrere il 1° gennaio 2013.
Parimenti, se il contribuente ha presentato istanza di mediazione all’ufficio prima o durante il periodo di sospensione, il relativo procedimento è sospeso dal 20 maggio al 31 dicembre 2012 e il termine di 90 giorni per la conclusione del procedimento decorre dal 1° gennaio 2013.
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