Il Ministero dell’economia, con il decreto 21/12/2012, ha stabilito che gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, scaduti nel periodo di sospensione decorrente dal 20 maggio al 30 novembre 2012, prevista dai decreti ministeriali 1°/06/2012 e  24/08/2012 a favore dei soggetti colpiti dal sisma che ha interessato alcuni Comuni delle regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto, devono essere effettuati entro il mese di aprile 2013.
Lo stesso Ministero ha anche stabilito che le dichiarazioni fiscali non presentate per effetto della sospensione sono trasmesse, entro la predetta data, in via telematica, utilizzando il modello relativo al periodo d'imposta cui si riferiscono.
Per le  dichiarazioni  riferite  al  periodo  d'imposta  2011 (UNico 2012 oppure 730/2012),  nella casella «Eventi eccezionali» deve essere indicato il codice «4».