Sisma Emilia Romagna: anche le ritenute contributive previdenziali e assistenziali vanno versate
A cura della redazione

L’INPS, con il messaggio 14/01/2013 n.769, ha reso noto che i sostituti d’imposta operanti nelle zone interessate dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, devono riversare non soltanto le ritenute IRPEF effettuate sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, comprese le addizionali, ma anche le ritenute sui contributi previdenziali e assistenziali oltre ai premi INAIL.
L’Istituto previdenziale fa infatti seguito alle modifiche apportate dalla Legge 228/2012 alle disposizioni normative che regolano la materia, per evidenziare che le ritenute contributive delle quote a carico dei lavoratori, collaboratori o associati devono essere effettuate nel limite del quinto dello stipendio.
Con lo stesso messaggio è stato anche ricordato che la Legge di stabilità 2013 ha concesso l’accesso ad un finanziamento dagli Istituti idi credito, assistito da garanzia dello stato, per il pagamento dei tributi, contributi e premi a favore dei soggetti che hanno subito un danno economico diretto, causalmente conseguente agli eventi sismici.
Il danno economico è dimostrato dalla sussistenza di almeno due delle quattro condizioni previste: diminuzione del volume d’affari, riduzione di personale o utilizzo di cassa integrazione, riduzione di consumi per utenze, riduzione di costi variabili correlati ai volumi di produzione.
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