Sisma Lombardia: istruzioni per le agevolazioni alle microimprese
A cura della redazione

L’Agenzia delle entrate, con il provvedimento prot. n. 87040 del 6 giugno 2016, ha reso note le modalità di fruizione delle agevolazioni di cui all’art. 1, commi da 445 a 453, della L. n. 208/2015, a favore delle microimprese localizzate nella zona franca comprendente i comuni della regione Lombardia colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012.
In particolare, le stesse sono fruite mediante riduzione dei versamenti da effettuarsi tramite il modello di pagamento F24, che è presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena lo scarto dell’operazione di versamento.
Il Ministero dello sviluppo economico trasmette telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati identificativi di ciascun beneficiario e l’importo dell’agevolazione concessa, nonché le eventuali variazioni. In caso di variazioni dei dati delle imprese ammesse e dell’importo dell’agevolazione concessa, il modello F24 è presentato telematicamente all’Agenzia delle entrate a partire dal terzo giorno lavorativo successivo a quello di comunicazione delle variazioni da parte del Ministero dello sviluppo economico all’Agenzia delle entrate. Per ciascun modello F24 ricevuto l’Agenzia delle entrate, sulla base dei dati comunicati, effettua controlli automatizzati. Nel caso in cui l’importo dell’agevolazione utilizzata risulti superiore all’ammontare del beneficio residuo, ovvero nel caso in cui l’impresa non rientri nell’elenco dei soggetti ammessi alle agevolazioni, il relativo modello F24 è scartato. Lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello F24 tramite apposita ricevuta consultabile on line.
Ai fini di fruire dell’agevolazione, con la risoluzione n. 45 del 9 giugno 2016, l’Agenzia delle entrate ha istituito il codice tributo “Z147”, denominato “ZFU LOMBARDIA - Agevolazioni microimprese per riduzione versamenti - articolo 1, della legge n. 208/2015”. In sede di compilazione del modello di pagamento F24, il suddetto codice tributo deve essere esposto nella sezione “Erario” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati” ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno d’imposta per il quale è riconosciuta l’agevolazione, nel formato “AAAA”.
Riproduzione riservata ©