Sisma Marche e Umbria 1997: definizione agevolata dei contributi sospesi
A cura della redazione

L'Enpals, con la circolare n. 13 del 12 giugno 2009, ha precisato che i soggetti aventi diritto alla sospensione contributiva relativa gli eventi sismici che hanno interessato le regioni Marche e Umbria nel settembre 1997 possono definire la propria posizione debitoria in modo agevolato restituendo in misura ridotta e senza aggravio di sanzioni ed interessi, i contributi sospesi.
In particolare, i soggetti interessati potranno estinguere l'obbligazione contributiva mediante versamento, in 120 rate mensili, del 40% dell'ammontare dei contributi sospesi al netto dei pagamenti già effettuati fino alla data del 10.4.2008. Tali rate dovranno essere versate entro il 16 di ogni mese a partire dal 16.6.2009.
Il mancato versamento delle somme dovute per la definizione agevolata, continua l'Ente, non determinerà l'inefficacia della definizione medesima ma comporterà l'applicazione, sulle rate non versate o pagate tardivamente, delle sanzioni e degli oneri accessori previsti dalle disposizioni vigenti in materia di omissione contributiva.
Coloro che non intendano usufruire della definizione di cui sopra, infine, dovranno versare l'intero importo in 56 rate mensili in relazione ai comuni colpiti dal sisma ed in 176 rate mensili per i comuni danneggiati con ordinanza sindacale di sgombero (cfr. circolari nn. 32/2003 e 29/2004).
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