L'INAIL, con la nota 26/02/2009 n.3837, in merito al versamento dei contributi che hanno formato oggetto di provvedimenti di sospensione a seguito del sisma che ha investito le regioni delle Marche e dell'Umbria nel 1997, ha diffuso il modello che i soggetti interessati devono utilizzare e che devono presentare entro il prossimo 31 maggio se intendono fruire della definizione agevolata prevista dalla L. 201/2008 (di conversione del DL 162/2008).
Più precisamente quest'ultima ha stabilito che per definire la propria posizione contributiva i soggetti privati e pubblici che hanno usufruito della sospensione contributiva possono versare all'INAIL territorialmente competente l'ammontare dei contributi al netto di eventuali versamenti già eseguiti, ridotto del 40%, in 120 rate mensili di pari importo entro il 16 di ciascun mese a decorrere dal mese di giugno 2009 (quindi la prima scadenza è il prossimo 16/06/2009).
Si ricorda che gli interessati sono i soggetti privati e pubblici residenti o aventi sede operativa nei comuni disastrati e quelli presenti nei comuni danneggiati interessati dall'ordinanza sindacale di sgombero.
L'INAIL sottolinea che il mancato pagamento delle rate mensili entro le scadenze prefissate non determina l'inefficacia della definizione stessa, ma solo l'applicazione delle sanzioni e degli interessi previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia di mancato o tardivo versamento dei premi e dei contributi.
I soggetti che invece non intendono avvalersi della definizione agevolata prevista dalla L. 201/2008 possono fruire delle precedenti modalità di recupero dei premi sospesi che prevedevano la rateizzazione in 56 rate mensili per i comuni dichiarati disastrati e in 176 rate mensili per i comuni dichiarati danneggiati.