L'INPS, con la circolare 6/11/2002 n.165, ha reso note le modalità con le quali si procederà al recupero dei contributi sospesi per effetto del sisma che ha colpito Marche ed Umbria nel 1997. I soggetti i cui contributi erano stati sospesi per effetto delle Ordinanze 31/03/1998 n.2779 (soggetti dei Comuni c.d. disastrati) e 30/12/1998 n.2908 (soggetti dei Comuni c.d. danneggiati le cui abitazioni sede di attività operative sono state oggetto di ordinanze sindacali di sgombero) sono i seguenti: - aziende agricole assuntrici di manodopera - aziende autonome - piccoli coloni e compartecipanti familiari Il recupero dei contributi sospesi senza aggravio di interessi o sanzioni decorre dal 1° gennaio 2003 mediante rateazione pari ad otto volte il periodo di durata della sospensione stessa. Pertanto: - per i soggetti dei Comuni disastrati il versamento del dovuto avverrà in 56 rate (durata sospensione 7 mesi x 8 = 56) - per i soggetti dei Comuni danneggiati il versamento del dovuto avverrà in 176 rate (durata sospensione 22 mesi x 8 = 176).