L’INAIL, con istruzione operativa del 17 ottobre 2017 n. 17836, ha fornito indicazioni in merito al pagamento dei premi speciali di rata 2017 per le polizze speciali facchini, apparecchi RX, sostanze radioattive e pescatori relative ai soggetti assicuranti la cui sede dei lavori è ubicata in uno dei Comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 e del 2017.

Il documento rettifica le precedenti istruzioni e fornisce chiarimenti sulle date di pagamento riportate nei provvedimenti di richiesta dei premi speciali notificate nei giorni scorsi ai soggetti obbligati. In particolare, si precisa che i pagamenti delle rate di premio saranno considerati nei termini se effettuati entro il 16 ottobre 2017, prima data utile successiva alla ricezione della richiesta dai pagamento. Di conseguenza non si applicano le sanzioni civili per omissione ex articolo 116, comma 8, lettera a) della legge 388/2000 per il periodo che intercorre tra la data della scadenza originaria riportata nel provvedimento e il 16 ottobre 2017. Eventuali titoli richiedenti le sanzioni, erroneamente elaborati con procedura centralizzata, sono da considerarsi nulli.

Ad esempio: una cooperativa di facchinaggio con sede dei lavori a Spoleto, che non ha subito danni a seguito degli eventi sismici, ha ricevuto nei primi giorni del mese di ottobre i provvedimenti con le richieste di premio relative ai primi tre trimestri del 2017, aventi scadenza rispettivamente16 febbraio, 17 aprile e 17 luglio 2017, nonché il provvedimento relativo alla richiesta di premio per il terzo trimestre 2017 in scadenza al 16 ottobre 2017. La cooperativa in discorso non è destinataria della sospensione dei versamenti ex articolo 48 del decreto legge 189/2016 e deve quindi corrispondere l’intero ammontare dei premi richiesti con i provvedimenti in discorso entro il 16 ottobre p.v. Il versamento effettuato entro tale termine non dà luogo all’applicazione di sanzioni civili per omissione.