L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello n. 328 del 10 maggio 2021, ha affermato che non può essere considerato fiscalmente esente il rimborso erogato ai dipendenti che svolgono le loro mansioni in smart working che sia determinato in misura forfetaria.

Nel caso specifico, il datore aveva prospettato l'intenzione di rimborsare agli smart workers, nella misura forfetaria pari al 30% dei consumi effettivi addebitati al lavoratore nelle fatture periodiche emesse a suo nome o del coniuge vivente, i costi della connessione a internet e per l’utilizzo della corrente elettrica, dell’aria condizionata o del riscaldamento.

Tale criterio di determinazione della misura del rimborso, secondo il Fisco, non è supportato da elementi e parametri oggettivi e, conseguentemente, le somme corrisposte non possono essere escluse dalla determinazione del reddito di lavoro dipendente.

Al fine di non far concorrere il rimborso spese alla determinazione del reddito di lavoro dipendente occorrerebbe adottare un criterio analitico che permetta di determinare per ciascuna tipologia di spesa (quali ad esempio l'energia elettrica, la connessione internet, etc.), la quota di costi risparmiati dal datore che, invece, sono stati sostenuti dal dipendente, in maniera tale da poter considerare la stessa quota (in valore assoluto) di costi rimborsati a tutti i dipendenti riferibile a consumi sostenuti nell'interesse esclusivo del datore di lavoro.