La Corte di Cassazione, con la sentenza 17/12/2008 n.29470, ha deciso che deve ritenersi illegittima l'apposizione del termine al contratto di lavoro con la motivazione che la fluttuazione dell'attività svolta giustifica una tale scelta.
Più precisamente secondo la Suprema Corte in via generale il contratto di lavoro si reputa a tempo indeterminato. Tuttavia esigenze di flessibilità del mercato del lavoro hanno indotto a una progressiva dilazione delle ipotesi in cui è possibile derogare attraverso la stipula di contratti a termine la cui legittimità deve comunque essere valutata con estremo rigore.
Ne consegue che i requisiti di straordinarietà e occasionalità di un'opera o di un servizio, che giustificano il ricorso al contratto a termine ricorrono solo in presenza di eventi eccezionali e imprevedibili. L'apposizione del termine al contratto di lavoro subordinato, è consentita anche nel caso di un incremento della normale e ordinaria attività aziendale, sempreché questo aumento sia dipeso da eventi, non ripetibili negli stessi tempi e con le stesse modalità, che hanno sconvolto per un breve periodo la pur adeguata programmazione dell'imprenditore.
Quindi se l'espansione dell'attività è programmata o se la fluttuazione dell'impresa sul mercato è normale, in quanto connaturata alla vita della stessa dell'azienda, non si può dire che sussistano i requisiti della straordinarietà e della occazionalità in presenza dei quali il contratto a termine diventa eccezionalmente legittimo.