La Corte di Cassazione, con la sentenza 16/11/2018 n.29629, ha deciso che la violazione della disposizione del CCNL delle agenzie di lavoro interinale che stabilisce che il periodo di assegnazione iniziale non può essere prorogato per più di sei volte nell’arco di 36 mesi, può ritenersi sussistente solo ove tale superamento sia attribuibile ad una condotta fraudolenta del datore di lavoro, il quale attraverso la stipulazione di un successivo contratto di somministrazione, senza soluzione di continuità, elude il citato divieto.

Nel caso in esame, un lavoratore aveva contestato l’illegittimità di cinque contratti di somministrazione e aveva chiesto al Tribunale la costituzione del rapporto di lavoro alle dipendenze della società utilizzatrice.

Sia il giudice di primo grado che la Corte d’Appello hanno respinto la domanda del ricorrente, poiché hanno escluso che i cinque contratti, ciascuno prorogato più volte, fossero stati posti in essere in violazione del CCNL di settore (ossia quello delle Agenzie di lavoro interinale), oltre che in frode alla legge, come lamentato dal lavoratore, secondo cui l’illiceità era a suo dire desumibile sia dall’assenza di soluzione di continuità tra l’ultima proroga del primo contratto e l’inizio dei successivi, egualmente prorogati, sia dalla genericità delle causali apposte a detti contratti.

Invece, i giudici hanno ritenuto che le causali dei cinque contratti contenessero sufficienti ragioni giustificatrici, ai sensi dell’art. 20, c. 4 del D.Lgs. 276/2003, essendo stata provata la sussistenza di tali ragioni attraverso le prove testimoniali, che avevano confermato le modalità organizzative della società, la quale lavorava attraverso un ordine aperto che rendeva impossibile una pianificazione a lungo termine della produzione, che invece era organizzata su base di commesse, le quali prevedevano la fornitura di pezzi senza cadenze per numeri fissi mensili, ma con variazioni di volta in volta comunicate dal cliente.

Il lavoratore ha quindi proposto ricorso in Cassazione contestando il superamento del numero delle proroghe ammesse per ciascun contratto di somministrazione in base a quanto statuito dall’art. 42 del CCNL di settore (che stabilisce che il periodo di assegnazione iniziale può essere prorogato per sei volte nell’arco di 36 mesi) dalla continuatività temporale tra l’ultima proroga del precedente contratto di somministrazione, prorogato sei volte, ed il successivo contratto di somministrazione stipulato anche a distanza di un solo giorno.

Tuttavia, sostiene la Suprema Corte, poiché formalmente non risultano stipulate più di 6 proroghe per ciascun contratto di somministrazione e poiché la norma non prevede che debba intercorrere alcun intervallo di tempo tra un contratto di somministrazione e l’altro, non può ritenersi violata la norma contrattuale.