Soppresso lo SPORTASS, alle pensioni provvede l'Inps
A cura della redazione
L’Inps, con il messaggio n. 23341 del 15 settembre 2010, ha reso noto che, a seguito della soppressione dello SPORTASS, a partire dalla mensilità di ottobre 2010, il pagamento delle nuove prestazioni è gestito dall'INPS come per la generalità delle pensioni.
L'INPS fa presente di avere preso in carico la liquidazione delle pensioni in favore delle diverse tipologie di iscritti alla SPORTASSS:
- Fondo di previdenza per gli sportivi;
- Fondo Medagliati Olimpici;
- Fondo Club Olimpico.
La SPORTASS erogava ai propri dipendenti una prestazione integrativa dell’assicurazione generale obbligatoria (AGO), a carico del fondo interno di previdenza. L’INPS è pertanto subentrato anche nella gestione dei trattamenti pensionistici già in essere e procederà alla liquidazione, al momento della cessazione, dei trattamenti integrativi in favore del personale SPORTASS, trasferito nei propri ruoli a decorrere dal 2 ottobre 2007, iscritto al fondo interno dell’ente soppresso.
Le pensioni erogate da SPORTASS presenti nel Casellario centrale dei pensionati con codice Ente 0471 e con decodifica “SPORTASS - Cassa di Previdenza per l’assicurazione degli sportivi” sono state eliminate con decorrenza gennaio 2007.
L'INPS ha proceduto a riliquidare le prestazioni già erogate in favore degli ex dipendenti, che sono state poste in carico alla sede di gestione della pensione dell’assicurazione generale obbligatoria, e memorizzate nel database delle pensioni con la categoria 094 e con la seguente numerazione:
- vecchiaia: da 171100 a 171999
- invalidità: da 271100 a 271999
- superstiti: da 371100 a 371999
I trattamenti in questione:
- sono assoggettati alla trattenuta del contributo di solidarietà del 2%;
- sono esenti da IRPEF per il 12,5% dell’ammontare ai sensi della circolare n. 252006 dell’Agenzia delle Entrate.
- sono rivalutati automaticamente ai sensi dell’art. 34 della legge 23 dicembre 1998, n. 448;
- sono assoggettati al regime tributario di cui all’art. 8 del decreto legislativo n. 314 del 2 settembre 1997 per la tassazione congiunta con altri trattamenti pensionistici.
- sono assoggettati alla trattenuta ex ONPI e alla trattenuta sindacale, se richiesta;
- sono corrisposti per tredici mensilità.
A partire dalla mensilità di ottobre 2010, il pagamento delle nuove prestazioni è gestito come per la generalità delle pensioni:
- scadenza pagamento: 1° giorno del mese;
- abbinamento, in fase di estrazione dei flussi mensili di pagamento, con altre prestazioni eventualmente intestate al medesimo beneficiario.