Con la circolare n. 30 del 10/09/2002 l'ente di previdenza ricorda la procedura per sospendere i versamenti dovuti.
Ricordiamo che nella G.U. n. 188 del 12/08/2002 è stata pubblicata l'ordinanza n. 3236 del 5/8/2002 del Presidente del Consiglio dei Ministri recante: "Primi interventi di protezione civile diretti a fronteggiare l'emergenza connessa agli eventi atmosferici dei giorni 20 e 21 ottobre 2001 nei territori delle provincie di Grosseto, Livorno, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Arezzo e Firenze".
In riferimento a questo l'Enpals ha precisato che nei confronti dei soggetti (persone fisiche e persone giuridiche) proprietari di immobili, sede di attività produttive che, a seguito degli eventi atmosferici di eccezionale proporzione che hanno colpito il territorio del comune di Pontedera, sono stati oggetto di ordinanze sindacali di sgombero per inagibilità totale o parziale, sono sospesi, a decorrere dal 12 agosto 2002 e fino al 31 dicembre 2002, i pagamenti dei contributi di previdenza e di assistenza sociale, ivi compresa la quota dei contributi a carico dei dipendenti, nonché dei contributi per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 31 della legge 28.2.1986, n. 41 e successive modificazioni.
Si fa presente che la sospensione non è automatica ma è subordinata ad una richiesta da presentare entro il 31 dicembre 2002 presso gli Uffici ENPALS di Firenze, competenti per territorio, allegando la seguente documentazione:
- copia dell'ordinanza sindacale di sgombero che attesti l'inagibilità totale o parziale dell'immobile;
- dichiarazione, ai sensi della vigente normativa in materia di autocertificazione, dalla quale risulti che il soggetto (persona fisica e persona giuridica) è proprietario dell'immobile, sito nel territorio del comune di Pontedera, nel quale ha sede l'attività produttiva per la quale si richiede la sospensione dei pagamenti dei contributi previdenziali.
Quanto al recupero delle somme sospese l'Ente fa riserva di fornire ulteriori istruzioni.