L'INAIL detta le istruzioni operative relative alla sospensione del versamento dei contributi previsto dall'ordinanza n. 3193 del 29 marzo 2002 (G.U. n.77/2002) e con decorrenza dal 2 aprile 2002 sino al 31 dicembre 2002. Il recupero di tali importi avverrà senza aggravio di sanzioni, interessi o altri oneri. La sospensione riguarda le seguenti scadenze: - autoliquidazione 2001 - 2002 (18/02/2002): versamenti rateali del 16 maggio 2002, 16 agosto 2002 e 16 novembre 2002; - autoliquidazione 2001 - 2002 (17/06/2002): 17 giugno 2002 in caso di versamento in un'unica soluzione; 16 agosto 2002 e 16 novembre 2002 in caso di versamenti rateali; - piani di rateazione in corso; - posizioni assicurative di nuova emissione; - ogni latro versamento ricadente nel periodo di sospensione. Il recupero delle somme dovute e non versate dovrà avvenire in un'unica soluzione entro il 2 gennaio 2003, salvo successivi interventi legislativi che stabiliscano termini e modalità differenti.