Sostanze ozono lesive, a breve una scadenza!
A cura della redazione
Entro il 31 marzo obbligo di comunicazione annuale per produttori, importatori ed utilizzatori: cosa prevede il nuovo Regolamento (UE) 2024/590
Cosa tratta?
La gestione delle sostanze che riducono lo strato di ozono (ODS) è disciplinata a livello europeo da un quadro normativo rigoroso, recentemente aggiornato con il Regolamento (UE) 2024/590, in vigore dall’11 marzo 2024. Tale regolamento ha sostituito il precedente Reg. (CE) 1005/2009, introducendo obblighi più stringenti su produzione, uso, recupero, riciclo, rigenerazione, distruzione e comunicazione dei dati relativi alle ODS.
Tra gli adempimenti principali uno dei più rilevanti per le imprese è la comunicazione annuale dei dati alla Commissione europea. Tutte le imprese che producono, importano, esportano, utilizzano, o distruggono sostanze ozono‑lesive come materie prime o agenti di fabbricazione devono comunicare i dati relativi all’anno civile precedente, la trasmissione deve avvenire tramite strumento elettronico.
Si ricorda, che per “produzione” si intende la quantità di sostanze che riducono lo strato di ozono prodotte intenzionalmente o inavvertitamente, anche come sottoprodotto, salvo se distrutto nell’ambito del processo di fabbricazione o secondo una procedura documentata conformemente al regolamento e al diritto dell’Unione e nazionale sui rifiuti, ma non comprende le quantità riciclate o rigenerate.
Quando?
La comunicazione deve essere effettuata entro il 31 marzo.
Cosa dice la legge?
- Regolamento (UE) 2024/590: sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, e che abroga il regolamento (CE) n. 1005/2009. Individua, nell’allegato VI, l'elenco delle sostanze soggette a comunicazione, tra cui clorofluorocarburi (CFC), idroclorofluorocarburi (HCFC), Halon e altri composti lesivi dell'ozono.
Indicazioni operative
La trasmissione deve avvenire esclusivamente per via telematica attraverso il sistema di licenze UE, nel quale le imprese sono tenute a registrarsi preventivamente.
Il processo include:
- compilazione del questionario digitale basato sull’Allegato VI del Reg. 2024/590;
- invio alla Commissione Europea;
- contestuale invio della copia all’autorità nazionale competente.
La mancata comunicazione può comportare:
- violazioni amministrative;
- sospensione o revoca delle autorizzazioni;
- impedimenti alle importazioni ed esportazioni di sostanze o attrezzature correlate.
Inoltre, i dati raccolti a livello europeo contribuiscono al monitoraggio internazionale previsto dal Protocollo di Montreal, fondamentale per la protezione dello strato di ozono.
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