La Corte di Cassazione, con la sentenza 3/11/2008 n.26378, ha deciso che spetta al lavoratore che lamenta, a causa dell'attività lavorativa esercitata, un danno alla salute, provare l'esistenza di tale danno, come pure la nocività dell'ambiente di lavoro ed il nesso tra l'uno e l'altro.
Infatti, spiegano i giudici di legittimità, l'art. 2087 c.c. non configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva, in quanto la colpa del datore di lavoro va collegata alla violazione degli obblighi di comportamento imposti dalla legge e dalle conoscenze sperimentali o tecniche del momento.
In sostanza, conclude la Suprema Corte, solo se il lavoratore ha fornito la prova delle predette circostanze sussiste per il datore di lavoro l'onere di provare di aver adottato tutte le cautele necessarie a impedire il verificarsi del danno e che la malattia del dipendente non è ricollegabile all'inosservanza di tali obblighi.