Nel caso in cui un socio di una società a responsabilità limitata eserciti l'attività commerciale nell'ambito della stessa ed è al contempo amministratore unico la scelta in quale gestione deve avvenire l'iscrizione ai fini contributivi spetta all'INPS in base al carattere della prevalenza  (Cass. 22/05/2008 n.13215).
Secondo i giudici di legittimità in questo caso trova applicazione la regola in base alla quale i soggetti che esercitano contemporaneamente in una o più imprese varie attività assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, sono iscritti nell'assicurazione prevista per l'attività alla quale gli stessi dedicano personalmente la loro opera professionale in misura prevalente.
I contributi andranno calcolati sui redditi prodotti dalle varie attività svolte contemporaneamente.