Spettacolo: chiarimenti in materia di esenzione dagli adempimenti informativi e contributivi
A cura della redazione

L'ENPALS, con la circolare 30/01/2008 n.2, fornisce alcune precisazioni relativamente all'esenzione dagli adempimenti informatici e contributivi prevista dall'art.1, c.188 della L. 296/2006, come modificato dal DL 159/2007 (convertito nella L. 222/2007).
In particolare precisa l'Istituto previdenziale l'obbligo contributivo verso una gestione pensionistica obbligatoria diversa da quella per i lavoratori dello spettacolo deve sussistere nello stesso periodo di svolgimento delle esibizioni musicali dal vivo in spettacoli o in manifestazioni di intrattenimento o in celebrazioni di tradizioni popolari o folkloristiche previsti dal predetto art.1, c.188.
I relativi datori di lavoro o committenti saranno tenuti a verificare prima che vengano svolte le esibizioni musicali predette che il lavoratore rientri tra quelli a cui il legislatore ha riconosciuto il diritto all'esenzione.
Per quanto riguarda il requisito reddituale pari a 5.000 euro/anno per fruire dell'esenzione, l'Enpals ricorda che se nel corso dell'anno solare, viene superato i datori di lavoro o i committenti sono tenuti per la quota di retribuzione eccedente i 5mila euro, all'adempimento degli obblighi previsti dalle norme ordinarie. In quest'ultimo caso, relativamente all'obbligo contributivo, la denuncia mensile unificata deve essere trasmessa con le nuove procedure on-line, entro il 25 del mese successivo a quello in cui si verifica il superamento del limite reddituale dei 5.000 euro annui. Il versamento dei contributi deve essere effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui si verifica detto superamento tramite il mod. F24.
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