Spettacolo: fornite ulteriori precisazioni sulle agevolazioni concesse per il sisma Abruzzo
A cura della redazione

L'Enpals, con la circolare 11/09/2009 n.17, ha ricordato che dal 1° luglio u.s. è ricominciato a vigere l'obbligo di effettuare gli ordinari adempimenti in materia di lavoro delle comunicazioni di assunzione, cessazione variazione del rapporto di lavoro per i soggetti che hanno fruito del periodo di sospensione dal 6 aprile al 30 giugno 2009 dovuto al sisma che ha colpito la regione Abruzzo, con la conseguente applicazione del normale regime sanzionatorio in caso di omissione.
Lo stesso istituto previdenziale ha inoltre ricordato che è stata estesa la sospensione dal versamento della contribuzione anche alle imprese, ai lavoratori autonomi e ai committenti con cococo assistiti alla data del 6/04/2009 da un consulente del lavoro o altro professionista con domicilio professionale in uno dei comuni terremotati. Per questi la sospensione ha operato dall'11 maggio all'11 luglio 2009 per cui il versamento dei contributi sospesi doveva essere effettuato al 16 luglio u.s.
Per quanto riguarda il recupero dei contributi che hanno formato oggetto della sospensione disposta dall'art. 2, c.1, OPCM 3754/2009, la circolare ricorda che gli stessi devono essere versati in 24 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2010 senza l'applicazione degli oneri accessori.
Infine sono stati forniti da parte dell'ENPALS chiarimenti sull'agevolazione consistente nell'esenzione contributiva delle somme corrisposte a titolo di liberalità .
In particolare secondo l'Istituto previdenziale la disposizione normativa che prevede l'esenzione (art. 5, c.5 OPCM 3763/2009 di attuazione della L. 77/2009) ha individuato un'ipotesi di esclusione dalla formazione dell'imponibile fiscale e contributivo che si aggiunge a quelle elencate tassativamente nell'art. 51, c.2, TUIR e che detto regime agevolato trova applicazione esclusivamente per determinate tipologie di lavoratori, ossia quelli che risiedono nelle zone colpite dal sisma e per i lavoratori che a prescindere dal luogo di residenza siano alle dipendenze di imprese private che operino nei predetti territori.
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