Il Ministero del Lavoro, con la risposta all’interpello n. 13 dell’8 marzo 2011, ha chiarito quale trattamento previdenziale ed assistenziale deve essere applicato ai lavoratori dello spettacolo assunti con contratto di collaborazione a progetto, in riferimento, anche, al diritto agli assegni per il nucleo familiare.
In via generale, occorre premettere che il sistema previdenziale ed assistenziale dei lavoratori dello spettacolo prevede il versamento dei contributi sia all’Enpals, che assicura solo il trattamento di pensione, che all’Inps, per la contribuzione minore.
Per ciò che concerne i lavoratori assunti con contratto di collaborazione a progetto, vanno fatte alcune precisazioni:
-    gli artisti che prestano la loro opera senza vincolo di subordinazione sono soggetti a contribuzione Inps solo per l’indennità economica di maternità. I contributi Inps per l’indennità di disoccupazione (DS), per il trattamento di fine rapporto (TFR), nonchè per la cassa unica assegni familiari (CUAF) sono dovuti solo per il personale appartenente al settore dello spettacolo assunto con vincolo di subordinazione, restandone, quindi, esclusi i co.co.pro.;
-    la corresponsione degli assegni per il nucleo familiare rimane di competenza dell’Enpals, quale Ente previdenziale cui gli stessi sono obbligatoriamente iscritti.