L’Enpals, con la circolare 06/09/2010 n.10, ha precisato che la formazione dei ruoli contributivi e premiali dovuti dal contribuente deve concludersi entro il 10 ottobre dell’anno successivo al termine fissato per il versamento degli stessi o a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo.
Come si ricorderà l’art.30, c.10  DL 78/2010 ha abrogato il comma 2 dell’art. 25 del DLgs 46/1999 che riconosceva all’ente previdenziale, dopo l’iscrizione a ruolo del credito ed in pendenza di ricorso amministrativo, la facoltà di sospendere la riscossione coattiva con provvedimento motivato.
Venendo meno questa possibilità (che rimane però salva se motivata da altre causali quale ad esempio la sospensione disposta dall’organo giurisdizionale) la riscossione dei crediti iscritti a ruolo deve proseguire anche se è stato presentato un ricorso amministrativo da parte del contribuente.
Non va però dimenticato che nel merito anche l’art. 24, c.4 dello stesso DLgs 46/1999 prevede che in caso di ricorso amministrativo proposto avverso l’accertamento d’ufficio, l’iscrizione a ruolo del credito dell’ente previdenziale deve avvenire dopo la decisione dell’organo amministrativo competente e nel rispetto dei termini di decadenza ovvero entro il 31 dicembre dell’anno successivo al termine fissato per il versamento dei contributi o a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo.
Dal combinato disposto delle due norme deriva che l’iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali (nei cui confronti è stato presentato ricorso amministrativo) dovrà avvenire solo dopo la decisione del ricorso espressa nei termini di legge e nel rispetto dei termini di decadenza dato che l’ente previdenziale non può disporre la sospensione del ruolo in pendenza di gravame.
Lo stesso Enpals evidenzia anche che i ricorsi amministrativi debbano essere decisi con il massimo della tempestività e tenendo nella debita considerazione l’obbligatorio rispetto dei termini di decadenza per l’iscrizione a ruolo dei crediti che derivano dalla pronuncia sui medesimi, onde consentire agli uffici competenti la formazione dei relativi ruoli esattoriali in tempo utile.
La Manovra destate all’art. 38, c.12 ha anche disposto che il predetto art. 25 del DLgs 46/1999 non trova applicazione per il periodo compreso tra il 1/01/2010 ed il 31/12/2012 ai contributi non versati e agli accertamenti notificati successivamente alla data del 1/01/2004 dall’Ente creditore.
Ne consegue che per i contributi non versati, scadenti dopo la suddetta data e per i contributi dovuti a seguito degli accertamenti d’ufficio notificati successivamente al 1/01/2004, non si applica il termine di decadenza dall’iscrizione a ruolo entro il 31 dicembre dell’anno successivo rispettivamente del termine fissato per il versamento dei contributi o a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo.
In questo arco temporale potranno essere iscritti a ruolo i crediti per i quali è maturata la decadenza secondo il regime in vigore prima della modifica della Manovra d’estate 2010.
Una volta accertata l’esistenza di tali crediti e che il termine di prescrizione non è ancora decorso, l’ENPALS procederà alla formazione dei relativi ruoli esattoriali.