Spettacolo: sgravi contribuzione contrattazione secondo livello
A cura della redazione

L'Enpals, con la circolare 20/02/2009 n.6, fa seguito al messaggio dell'INPS n. 27274 del 5/12/2008 per illustrare le modalità operative che i datori di lavoro ammessi agli sgravi contributivi per l'incentivazione della contrattazione di secondo livello ex art.1, c.67 L. 247/2007 (e DM 7/05/2008) sono tenuti ad osservare al fine della concreta fruizione del beneficio.
In merito alla retribuzione da considerare ai fini della determinazione del tetto del 3% entro il quale opera lo sgravio contributivo, l'istituto previdenziale precisa che:
- con riguardo ai lavoratori dello spettacolo iscritti a forme pensionistiche obbligatorie successivamente al 31/12/1995, trovando applicazione un massimale annuo per la base contributiva e pensionabile, la retribuzione da considerare trova il suo limite nel massimale medesimo (pari, per l'anno 2008, a Euro 88.669,00 e, per l'anno 2009, a Euro 91.507,00);
- per quanto concerne i lavoratori dello spettacolo già iscritti alla predetta data a forme pensionistiche obbligatorie, trovando applicazione un massimale di retribuzione giornaliera imponibile, la retribuzione da considerare trova, in questo caso, il suo limite nel massimale giornaliero imponibile relativo alla prima fascia di retribuzione moltiplicato per 312 (pari, per l'anno 2008, a Euro 646,40 x 312 = Euro 201.676,80 e, per l'anno 2009, a Euro 667,08 x 312 = Euro 208.128,96);
- con riferimento, infine, agli sportivi professionisti sia già iscritti al 31/12/1995, sia iscritti dopo detta data, a forme pensionistiche obbligatorie, la retribuzione da considerare trova il suo limite nel massimale annuo della base contributiva e pensionabile (pari, per l'anno 2008, a Euro 88.669,00 e, per l'anno 2009, a Euro 91.507,00).
L'Enpals ricorda inoltre che gli importi comunicati dall'INPS ai datori di lavoro ammessi al beneficio costituiscono la misura massima dell'agevolazione conguagliabile.
In caso di indebita fruizione del beneficio, i datori di lavoro sono tenuti al versamento dei contributi dovuti nonché al pagamento delle sanzioni civili, salva l'eventuale responsabilità penale nel caso in cui il fatto costituisca reato.
Se l'impresa ha continuato ad applicare il regime di decontribuzione di cui al DL 67/1997 anche dopo la sua abrogazione disposta dalla Legge 247/2007 a decorrere dal 1° gennaio 2008, sarà possibile compensare l'ammontare della contribuzione non versata a titolo di decontribuzione con gli importi loro spettanti a titolo di sgravio senza ulteriori oneri aggiuntivi.
Nel caso di operazioni societarie, quali fusioni, cessioni d'azienda, ecc. , che comportano il passaggio di lavoratori, le operazioni di conguaglio devono essere effettuate dal datore di lavoro subentrante, con riferimento al premio complessivamente corrisposto nell'anno al lavoratore, anche se in parte erogato dal precedente datore di lavoro (che non accederà più all'incentivo).
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