Sportivi: un’autocertificazione per l’esenzione fino a 15 mila euro
A cura della redazione

Il CONI, con la nota informativa n. 1 del 15 settembre 2025, ha diffuso la Risposta alla consulenza giuridica dell’Agenzia delle entrate n. 956-13/2024 (poi pubblicata con il n. 14/2025), richiesta dal Comitato olimpico lo scorso anno e ottenuta soltanto nel mese di settembre 2025, in merito al regime di esenzione fiscale fino a 15 mila euro riconosciuto agli sportivi del settore dilettantistico, a seguito della riforma introdotta dal Dlgs 36/2021.
Sul punto l’Agenzia delle entrate precisa che fino a 15 mila euro non dovrà essere applicata la ritenuta di acconto, sia nel caso di collaborazione coordinata e continuativa che nel caso di lavoro autonomo.
Poiché tale soglia di esenzione è relativa alle somme complessivamente percepite nell’anno dal lavoratore sportivo, il collaboratore o lavoratore autonomo dovrà rilasciare all’ente sportivo erogante una autocertificazione con cui attesti l’ammontare complessivo dei compensi sportivi percepiti nell’anno.
Inoltre, i compensi di lavoro autonomo sportivo da considerare ai fini della determinazione del reddito imponibile sono unicamente quelli eccedenti la soglia di euro 15.000. Da tale importo andranno detratti i costi sostenuti per lo svolgimento delle attività di lavoro autonomo sportivo, in base alle previsioni del TUIR.
Riguardo al regime forfettario, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che i componenti positivi di reddito cui applicare il coefficiente di redditività deve essere costituito unicamente dai compensi che eccedono la soglia di esenzione di euro 15.000.
In ogni caso, tale importo (euro 15.000) resta rilevante ai fini della verifica della soglia massima dei compensi percepiti nell’anno precedente, per verificare la possibilità di non decadere da tale regime.
L’Agenzia delle entrate precisa inoltre che, ai fini della verifica delle cause ostative per l’accesso al regime forfettario nel 2024, rilevino unicamente i redditi derivanti da rapporti di lavoro autonomo sportivo attivati a decorrere dal 1°luglio 2023 e non anche quei compensi che, nella versione previgente al Dlgs 36/2021, erano qualificati come redditi diversi ai sensi dell’art. 67, comma 1, lett. m) TUIR.
Il Coni aveva chiesto chiarimenti anche sui premi previsti in ambito sportivo.
Sul punto l’Agenzia delle entrate ha chiarito che le somme erogate ad atleti e tecnici dell’area del dilettantismo in dipendenza di contratti di lavoro sportivo di cui sono titolari, anche se qualificati nei contratti come “premi” non possono essere assoggettate a ritenuta a titolo di imposta, in quanto costituiscono parti variabili della retribuzione determinata in base ai risultati sportivi raggiunti. Pertanto, dovranno essere assoggettate a tassazione ordinaria unitamente alla parte fissa prevista nel contratto, sia di collaborazione coordinata e continuativa sia di lavoro autonomo.
Inoltre, i premi corrisposti direttamente alle società sportive di appartenenza non rientrano tra quelli per i quali è possibile applicare al ritenuta a titolo di imposta.
Invece, sono soggetti alla ritenuta a titolo d’imposta i premi eventualmente erogati dalle Federazioni sportive per i risultati sportivi ottenuti e per i ritiri agli atleti delle squadre nazionali e a quelli convocati in nazionale.
Infine, in merito alla non concorrenza alla determinazione della base imponibile IRAP dei compensi non superiori a 85 mila euro, è stato chiarito che tale agevolazione si applica solo ai casi in cui il singolo compenso non superi tale importo. In caso contrario, l’intero importo (e quindi non solo la parte eccedente), costituirà base imponibile al fine della determinazione della base imponibile IRAP.
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