L’Agenzia delle entrate, con la circolare 05/08/2011 n.41E, riepiloga le novità fiscali introdotte dalla Manovra correttiva (L. 111/2011) tra cui anche quelle contenute nei commi 50-bis e 50-ter dell’articolo 23, che modificano la disciplina fiscale delle cd. Stock options e dei bonus corrisposti a dirigenti e collaboratori di imprese operanti nel settore finanziario.
In particolare viene aumentata la quota di reddito imponibile colpita dall’addizionale nella misura del 10 per cento. Infatti per i compensi percepiti dal 17/07/2011, l’addizionale si applicherà sull’ammontare che eccede la parte fissa della retribuzione, in luogo dell’ammontare che eccede il triplo della parte fissa della retribuzione, originariamente previsto dal dettato normativo.
L’Agenzia delle entrate precisa che la nuova disciplina si applica alle componenti variabili della retribuzione corrisposte a decorrere dal 17 luglio 2011, anche se maturate in precedenza. Nel caso in cui le componenti variabili sono corrisposte in più rate, l’addizionale si applica nel momento in cui si verifica il superamento dell’importo corrispondente alla parte fissa della retribuzione tenendo conto anche delle corresponsioni effettuate prima del 17 luglio 2011.
A tal proposito la circolare 41E/2011 fornisce anche il seguente esempio: dirigente con retribuzione fissa pari a 100 cui siano corrisposti emolumenti premiali per 350 ,erogati per 250 ad aprile 2011 e 100 a ottobre 2011. La parte di retribuzione variabile di 100, corrisposta dopo il 17 luglio 2011, che singolarmente considerata non supera l’importo corrispondente alla parte fissa della retribuzione, sommata alla quota di 250, precedentemente corrisposta, supera il nuovo limite previsto con conseguente applicazione dell’addizionale sull’intero importo di 100.