Stagionali extraUE: il datore di lavoro che richiede il permesso pluriennale può anche essere diverso dai precedenti
A cura della redazione

Il Ministero dell’interno, con la circolare 12/09/2011 n.6914, in merito al DPCM 17/02/2011 che ha autorizzato l’ingresso in Italia di 60 mila cittadini extracomunitari per motivi di lavoro stagionale, ha precisato che il permesso di soggiorno pluriennale può essere richiesto da un datore di lavoro diverso da quello presso il quale lo straniero ha prestato l’attività lavorativa nelle due precedenti annualità.
In sostanza il legislatore, al fine di semplificare la procedura, ha riconosciuto allo straniero che dimostra di essere venuto in Italia per almeno 2 anni consecutivi per prestare lavoro stagionale, il diritto di ottenere un nulla osta con validità fino a tre anni, per la durata temporale annuale pari a quella dell’ultimo dei due anni precedenti. Sulla base di questo nulla osta lo straniero ottiene un permesso di soggiorno per lavoro stagionale pluriennale. Rimane però l’obbligo annuale di richiedere il visto d’ingresso alla rappresentanza diplomatica.
A tal proposito al Ministero dell’interno è stato chiesto se il permesso pluriennale può essere anche richiesto da un datore di lavoro diverso da quello che ha assunto il lavoratore stagionale per due anni consecutivi e se questi devono essere quelli immediatamente precedenti alla presentazione della domanda.
Relativamente al primo dubbio la circolare precisa che il datore di lavoro può anche essere una persona diversa da quella delle due precedenti annualità.
Invece in merito al biennio di attività stagionale svolta dal lavoratore extracomunitario, il Ministero dell’interno evidenzia che è necessario prendere come riferimento l’arco temporale decorrente dall’11 gennaio 2008 (data in cui è entrato in vigore il Servizio informatico delle Comunicazioni obbligatorie di assunzione). Ne consegue che i due pregressi rapporti di lavoro stagionale possono anche essere diversi dal biennio immediatamente precedente.
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