L’Agenzia delle entrate, con la Risposta all’interpello n.29 del 9 febbraio 2026, ha precisato che possono fruire del credito d’imposta per gli investimenti in start up e PMI innovative, di cui all’art. 2 della L. 162/2024, in alternativa alla detrazione IRPEF (art.29-bis del DL 179/2019 – art.4, c.9-ter DL 3/2015), anche i soggetti titolari in regime forfettario.

Secondo l’Agenzia delle entrate, il citato art. 2 della L. 162/2024 individua quale presupposto applicativo la circostanza che ''la detrazione sia di ammontare superiore all'imposta lorda'', vale a dire che l'ammontare della detrazione spettante ecceda l'ammontare dell'imposta lorda dovuta a titolo di IRPEF.

Ne deriva che la possibilità di trasformare l'eventuale detrazione spettante in un credito d'imposta per l'eccedenza non utilizzata, viene subordinata dal legislatore esclusivamente alla condizione che il contribuente (che ha effettuato gli investimenti in startup e PMI innovative ammissibili ai fini della detrazione in esame) risulti incapiente rispetto all'imposta (IRPEF) lorda dovuta per la quale detrazione può essere utilizzata.

Ciò trova conforto nella relazione illustrativa della Legge n. 162 del 2024 dove viene precisato che l'articolo 2 è volto a favorire la fruizione dei benefici fiscali da parte dei soggetti persone fisiche per gli investimenti in startup e PMI innovative in caso di incapienza (ossia, qualora la detrazione spettante risulti superiore all'imposta IRPEF lorda dovuta), sostituendo (anche) la facoltà, contenuta nei decreti attuativi delle disposizioni in parola, di riportare l'eccedenza della Detrazione non fruita nei periodi di imposta successivi a quelli di effettuazione degli investimenti stessi.

La disposizione dell'articolo 2 citato non contiene alcuna limitazione al suo ambito soggettivo e, di conseguenza, deve trovare applicazione anche nei confronti dei soggetti che applicano il Regime Forfetario che, in linea di principio, soddisfino il sopra rappresentato presupposto oggettivo.

In conclusione, i soggetti in Regime Forfetario possono, in caso di incapienza dell'imposta (IRPEF) lorda dovuta, utilizzare il credito d'imposta di cui all'articolo 2 della l. n. 162 del 2024 nella dichiarazione dei redditi in diminuzione delle imposte dovute o in compensazione, tra l'altro, anche del debito per l'imposta sostitutiva di cui all'articolo 1, comma 64, della l. n. 190 del 2014.