Stock option: codici tributo per il versamento in autotassazione dell'addizionale
A cura della redazione

L’Agenzia delle entrate, con la risoluzione 09/03/2011 n.29E, facendo seguito alla circolare 4E/2011, ha istituito il codice tributo 1684 che deve essere utilizzato dal lavoratore dipendente per versare con il mod. F24 l’addizionale sui compensi a titolo di bonus e stock options previsti dall’art. 33 DL 78/2010 (L. 122/2010) nel caso in cui il datore di lavoro sia un soggetto estero non tenuto a versare le imposte in Italia.
Come si ricorderà il predetto art. 33 ha stabilito che sui compensi erogati a titolo di bonus e stock options che eccedono il triplo della parte fissa della retribuzione, attribuiti ai dipendenti che rivestono la qualifica di dirigente nel settore finanziario nonché ai titolari di collaborazione coordinata e continuativa nello stesso settore è applicata un’aliquota addizionale del 10%.
Se il datore di lavoro sostituto d’imposta è obbligato fiscalmente in Italia non sorge alcun problema. Si utilizzeranno i codici tributo istituiti con la risoluzione 1E/2011 da riportare nel mod. F24.
Ma se il datore di lavoro è un soggetto estero non tenuto agli obblighi di sostituzione in Italia? In questo caso sarà il lavoratore dipendente residente nel nostro Paese a determinare e versare la maggior imposta con le medesime modalità di versamento dell’IRPEF.
In sede di compilazione del modello F24 il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “Importi a debito versati” con indicazione nel campo “Anno di riferimento” dell’anno cui l’addizionale si riferisce nel formato “AAAA”. In caso di versamento rateale, nel campo “rateazione/regione/prov./mese rif.” è riportato il numero della rata nel formato “NNRR” dove “NN” rappresenta il numero della rata in pagamento e “RR” indica il numero complessivo delle rate. Infine, in caso di pagamento in un’unica soluzione il suddetto campo è valorizzato con “0101”.
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