L’Agenzia delle entrate, con la risposta n. 23/2020 ha ribadito che se il diritto di opzione non è liberamente cedibile a terzi, il momento rilevante ai fini impositivi è costituito da quello in cui viene esercitato tale diritto indipendentemente dalla data di emissione o di consegna dei titoli stessi.

Mentre in relazione alla determinazione della base imponibile, l’Agenzia delle entrate fa presente che le azioni devono essere assoggettate a tassazione per un importo pari alla differenza tra il valore normale determinato al momento dell’esercizio del diritto di opzione e quanto corrisposto dal lavoratore dipendente a fronte dell’assegnazione stessa.

L’Agenzia delle entrate ha colto poi l’occasione per ricordare che i piani di assegnazione di azioni ai dipendenti si basano su tre aspetti fondamentali: il diritto di opzione, ovvero il momento in cui il beneficiario riceve un diritto a divenire azionista della società datrice di lavoro o di altra società appartenente al medesimo gruppo. In questo momento viene anche fissato il prezzo di esercizio; il periodi di maturazione intercorrente dall’offerta dell’opzione al termine iniziale per il suo esercizio e infine la data in cui viene effettivamente esercitato il diritto di opzione e quindi l’azione viene effettivamente acquisita alle condizioni fissate durante la fase iniziale.