L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 31/E dell’11 marzo 2011, ha fornito ulteriori precisazioni in merito all’aliquota addizionale del 10%, introdotta dall’art. 33 del D.L. n. 78/2010 (L. n. 122/2010) sugli emolumenti variabili, che eccedono il triplo della parte fissa della retribuzione, corrisposti a dirigenti e collaboratori di imprese che operano nel settore finanziario, sotto forma di bonus e stock options.
Detta addizionale è trattenuta dal sostituto d’imposta al momento dell’erogazione della parte di retribuzione da assoggettare a tassazione.
Tuttavia, nell’ipotesi in cui il sostituto d’imposta non sia in grado di conoscere, al momento della corresponsione della retribuzione, se sia stato superato il limite previsto per l’applicazione del prelievo, verificherà tale condizione al momento del conguaglio (entro il 28 febbraio dell’anno successivo) ed applicherà l’addizionale in tale sede, senza l’applicazione di sanzioni.