L’INAIL, con la circolare n. 1 del 9 gennaio 2026, ha reso noto che è coperto dall'assicurazione non soltanto l’infortunio occorso allo studente nel tragitto casa-scuola, ma anche quello verso l’azienda quando è impegnato nel percorso scuola – lavoro.

Com’è noto il DL 90/2025 (L. 109/2025), modificando il DL 48/2023 (L. 85/2023), ha reso strutturale, a partire dall’anno scolastico e accademico 2025/2026, l’estensione della tutela assicurativa per studenti e personale del sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore, relativamente alle attività di insegnamento e apprendimento.

E’ stata così superata la precedente limitazione che, fino al 2022/2023, restringeva la tutela alle sole attività tecnico-scientifiche, esercitazioni pratiche e all’uso non occasionale di macchine elettriche o elettroniche.

Successivamente, il DL 159/2025 (L. 198/2025) ha chiarito, con una norma di interpretazione autentica, che la tutela assicurativa comprende anche gli infortuni in itinere, cioè quelli avvenuti nel tragitto tra l’abitazione (o domicilio) dello studente e i luoghi di svolgimento dei percorsi di formazione scuola-lavoro, e viceversa.

La copertura assicurativa riguarda tutto il personale coinvolto nelle attività di insegnamento, inclusi il personale scolastico, i docenti, il personale tecnico-amministrativo, gli esperti esterni, gli assistenti, i ricercatori, gli assegnisti e gli istruttori.

Sono quindi assicurati anche i professori e i ricercatori (compresi quelli a tempo determinato), i docenti a contratto e i titolari di assegni o contratti di ricerca, precedentemente esclusi per i rischi non legati alle attività pratiche o tecnico-scientifiche.

L’INAIL, riguardo al personale accademico, precisa che rientrano nella tutela Inail anche le attività di docenza svolte sulla base di contratti di lavoro subordinato (come contratti e incarichi di ricerca), ai sensi della legge n. 240/2010.

La tutela assicurativa Inail per il personale scolastico e formativo copre tutti gli eventi lesivi avvenuti per finalità lavorative, compreso l’infortunio in itinere, anche se non direttamente collegati al rischio specifico dell’attività svolta, con il solo limite del rischio elettivo (ossia quel comportamento volontario e arbitrario della persona che subisce l’infortunio).

Ne deriva che la copertura riguarda gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali verificatisi nei luoghi delle attività didattiche e laboratoriali e nelle loro pertinenze, nonché durante tutte le attività interne ed esterne (come viaggi di istruzione, uscite didattiche, visite e missioni), senza limiti di orario, purché organizzate e autorizzate dalle istituzioni scolastiche e formative, incluse le attività complementari e accessorie all’insegnamento.

Per quanto riguarda gli alunni e gli studenti, la copertura assicurativa si applica a tutti i livelli, dalla scuola dell’infanzia all’università, includendo il sistema nazionale di istruzione e formazione, le scuole non paritarie, la formazione terziaria professionalizzante e la formazione superiore.

Secondo l'INAIL sono tutelati anche gli infortuni avvenuti in mensa, durante le attività ricreative e sportive e i tirocini curriculari.

Come ricordato sopra, l’art.7 del DL 159/2025 ha chiarito, con norma di interpretazione autentica, che la tutela assicurativa Inail prevista per i percorsi di formazione scuola-lavoro si applica anche agli infortuni in itinere occorsi nel tragitto tra l’abitazione (o altro domicilio dello studente) e il luogo di svolgimento del percorso, e viceversa.

La copertura comprende quindi non solo gli spostamenti tra scuola e sede dell’esperienza lavorativa, ma anche quelli diretti da casa al luogo della formazione scuola-lavoro.

Essendo una norma con effetto retroattivo, la tutela si estende agli eventi verificatisi non solo dal 2025/2026, ma anche negli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025, a partire dall’introduzione della copertura assicurativa prevista dall’articolo 18 del DL 48/2023.

Inoltre, sottolinea l’INAIL, gli infortuni rientrano nei termini di prescrizione triennale previsti dall’art. 112, c. 1 DPR 1124/1965. Di conseguenza, le strutture territoriali Inail sono tenute a riesaminare i casi precedentemente respinti, inclusi quelli oggetto di opposizione già definita negativamente.

In caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale, l’Inail eroga prestazioni economiche, sanitarie, sociosanitarie e integrative previste dalla normativa vigente.

Per alunni e studenti non è prevista l’indennità per inabilità temporanea assoluta, poiché sostitutiva della retribuzione, salvo il caso di studenti lavoratori; restano invece garantite le prestazioni sanitarie, anche dopo la guarigione clinica, se necessarie al completo recupero psico-fisico.

Le scuole e gli istituti statali rientrano nella cosiddetta gestione per conto dello Stato, che si applica a tutto il personale con contratto di lavoro subordinato e agli studenti, comprese università statali e istituzioni AFAM.

Sono escluse da tale gestione le collaborazioni coordinate e continuative, per le quali si applica l’assicurazione ordinaria con premio calcolato sul compenso percepito, entro i limiti previsti dalla normativa Inail.

Per gli allievi degli Istituti Tecnici Superiori che svolgono attività formative, tirocini o stage, l’assicurazione Inail avviene tramite premio ordinario, secondo lo stesso regime previsto per i corsi di formazione professionale. Il premio è calcolato con un tasso medio del 14,21 per mille sulla retribuzione convenzionale, rapportata ai giorni di presenza.

Infine, per le scuole e istituti non statali, l’assicurazione degli alunni e studenti è attuata mediante un premio speciale unitario annuale. A seguito dell’estensione della tutela all’attività di apprendimento, il premio è stato fissato in 9,87 euro per studente, più un’addizionale dell’1%, ed è soggetto a rivalutazione annuale.

Per gli importi aggiornati l’INAIL rinvia alla circolare n. 48/2025.