L’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento n. 102603 del 12 luglio 2012, ha reso noto che è stata approvata la differenziazione dei termini di accesso al regime premiale per i contribuenti soggetti agli studi di settore.
La norma, contenuta nel decreto Salva Italia (art. 10, commi da 9 a 13, del Dl 201/2011), stabilisce che per i contribuenti che dichiarano, anche per effetto dell’adeguamento, ricavi o compensi in misura uguale o superiore alle stime degli studi di settore, che risultano coerenti agli indicatori previsti dai relativi decreti di approvazione degli studi e sono in regola con gli obblighi di comunicazione, sono preclusi gli accertamenti analitico-presuntivi. Sono, inoltre, ridotti di un anno i termini di decadenza per l’attività di accertamento e la determinazione sintetica del reddito complessivo (art. 38 del DPR 600/1973) è ammessa a condizione che lo stesso ecceda di almeno un terzo (invece che un quinto) quello dichiarato.
Il provvedimento spiega che entrano nella disciplina premiale i contribuenti che presentano le caratteristiche di cui sopra, a condizione che:
- la coerenza sussista per tutti gli indicatori di coerenza economica e di normalità economica previsti dallo studio di settore applicabile;
- se il contribuente consegue sia redditi d’impresa sia di lavoro autonomo, siano assoggettabili a studi entrambe le categorie di reddito;
- se il contribuente applica due diversi studi, la congruità e la coerenza sussistano per entrambi.
Per il periodo d’imposta 2011, possono accedere al regime premiale i contribuenti che applicano gli studi di settore elencati nell’allegato 1. Si tratta degli studi per i quali risultano approvati almeno quattro dei seguenti indicatori di coerenza economica:
- di efficienza e produttività del fattore lavoro;
- di efficienza e produttività del fattore capitale;
- di efficienza di gestione delle scorte;
- di redditività;
- di struttura;
oppure almeno tre e che, contemporaneamente, siano riferibili a settori di attività economica per i quali è stimata, dal Ministero dell’Economia, una percentuale del valore aggiunto del sommerso economico (ipotesi massima) inferiore alla percentuale di valore aggiunto sommerso del totale economia (ipotesi massima).