Confprofessioni, con la circolare 30 agosto 2012, ha fornito indicazioni operative in merito al regime di detassazione, negli studi professionali, per l’anno 2012.
L'art. 26 del DL 98/2011, convertito in L. 111/2011, e l'art. 33, commi 12, 13 e 14, della L. 183/2011 hanno prorogato, per il corrente anno, il regime fiscale agevolato, applicabile agli emolumenti dei dipendenti del settore privato correlati a incrementi di produttività, consistente nell'applicazione di un'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali avente aliquota del 10% (introdotto per la prima volta dal DL 93/2008). A differenza dell'anno precedente, per l'anno 2012, le misure di agevolazione fiscale sono previste entro il limite di importo di 2.500 euro lordi ed esclusivamente per i titolari di reddito da lavoro dipendente lordo non superiore, per l'anno 2011, a 30.000 euro (relativamente all'anno precedente i predetti importi erano rispettivamente pari a 6.000 euro e 40.000 euro).
In particolare, il regime di detassazione consente di assoggettare ad un'imposta agevolata, integralmente sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali pari al 10%, gli emolumenti retributivi previsti da accordi e contratti collettivi territoriali o aziendali, e relativi a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, nonché collegati ai risultati dell'andamento economico o agli utili dell'impresa o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale.
Tale misura premiale riguarda tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato (a prescindere dalla tipologia contrattuale). Sono esclusi i soggetti titolari di redditi di lavoro assimilato a quello dipendente, come ad esempio, gli amministratori di società, i collaboratori coordinati e continuativi a progetto, ecc.