Il nuovo Accordo Stato Regioni ha ribadito che la formazione lavoratori in ambito sicurezza per i neoassunti deve essere completata prima dell’inizio della prestazione di lavoro che comporta rischi.

La giurisprudenza conferma che su questo obbligo non vi sono margini di flessibilità, anche con la sentenza n. 22843 emessa dalla Cassazione penale del 17 giugno 2025.

Il fatto

L’infortunio era avvenuto il giorno stesso della sottoscrizione del contratto della persona offesa, la quale era stata assunta con contratto da operaio e subito assegnata ad una macchina troncatrice dotata di sega nella zona di taglio, prima di aver ricevuto formazione relativa ai rischi presenti.

Dagli accertamenti, è emerso che il lavoratore infortunato era affiancato da un collega, più esperto, il quale doveva illustrare le operazioni da fare, mentre non era stato richiesto al neoassunto di intervenire direttamente sul macchinario.

Tuttavia, in un momento di pausa dell’operaio più esperto, la persona offesa aveva deciso autonomamente di utilizzare il macchinario, andando incontro poco dopo all’infortunio oggetto della sentenza.

Il giudizio iniziale

A seguito del dibattimento, il tribunale aveva assolto il datore di lavoro dal reato di lesioni gravissime, ritenendo la condotta del lavoratore atipica ed eccezionale. L’infortunato era stato infatti ritenuto responsabile di non aver seguito le indicazioni impartite; restando a distanza dal macchinario, senza utilizzarlo direttamente, secondo il giudice il danno non sarebbe potuto avvenire né il datore di lavoro avrebbe potuto prevedere tale condotta.

Il Pubblico Ministero ha poi chiesto ricorso, sottolineando la violazione degli artt. 36 e 37 del D.Lgs. 81/08, che riportano gli obblighi di informazione e formazione, non rispettati dal datore di lavoro e ritenendo le motivazioni dell’assoluzione illogiche e contraddittorie.

Il giudizio della Cassazione

Pur riconoscendo responsabilità in capo al lavoratore, la Cassazione penale ha deciso di accogliere il ricorso rinviando a nuovo giudizio. Ribadisce infatti “il principio per il quale non può esservi alcun esonero di responsabilità all'interno dell'area di rischio, nella quale si colloca l'obbligo datoriale di assicurare condizioni di sicurezza appropriate anche in rapporto a possibili comportamenti trascurati del lavoratore”.

Il comportamento del lavoratore non era del tutto imprevedibile, in quanto parte della mansione assegnatagli per contratto, che avrebbe dovuto eseguire di lì a breve.

Inoltre, contravvenendo agli obblighi di formazione e informazione, il datore di lavoro non ha di fatto illustrato i possibili rischi al neoassunto, che poteva ignorare quindi le possibili conseguenze del suo comportamento.

Non è quindi possibile escludere il nesso di causalità tra la condotta del datore di lavoro e l’evento lesivo.  

Conclusioni

Due elementi vanno sottolineati di questa sentenza della Cassazione:

  • L’obbligo di formare ed informare il lavoratore prima di assegnarlo operativamente ad attività che comportano rischi e quindi o prima dell’inizio del contratto o erogando la formazione nei primi giorni;
  • La responsabilità del datore di lavoro, in caso di violazione di obblighi di formazione e informazione a suo carico, non può decadere anche se il lavoratore assume a sua volta una condotta scorretta.