La Corte di Cassazione, con la sentenza 30/08/2010 n.18861, ha deciso che il datore di lavoro che ha intimato il licenziamento del dipendente per superamento del periodo di comporto è tenuto a precisare le date delle assenze se il lavoratore ne fa richiesta ai sensi dell’art. 2 della Legge 604/1966.
Secondo la Suprema Corte in caso di malattia del dipendente, il datore di lavoro è legittimato ad effettuare il calcolo dei giorni di assenza al fine di verificare il superamento del periodo di comporto e se questo è positivo a disporre il licenziamento del lavoratore indicando sommariamente il numero delle assenze effettuate.
Al fine di garantire una più puntuale difesa del lavoratore, il datore di lavoro è però tenuto ad indicare analiticamente i giorni di assenza per malattia se il dipendente ne fa espressa richiesta.