Supermercati e ipermercati con voce di tariffa diversa rispetto ai grandi magazzini
A cura della redazione

L’INAIL, con la nota prot. N. 6502 del 19/04/2019, ha diffuso le risposte alle prime FAQ ricevute in relazione all’entrata in vigore delle nuove tariffe dei premi delle gestioni Industria, Artigianato, Terziario e altre attività di cui al Decreto interministeriale 27/02/2019.
In questa prima tranche di risposte, l’INAIL specifica che nella voce 0113 ricadono tutti gli esercizi di vendita che presentano una superficie totale superiore a 2.500 mq e un reparto alimentare con superficie pari o superiore a 400 mq e un reparto con prodotti afferenti a più gruppi merceologici non food con superficie di almeno 400 mq. In beve rientrano in questa voce i supermercati e gli ipermercati.
Invece nella voce 0114 ricadono i c.d. grandi magazzini ossia l’esercizio al dettaglio operante nel campo non alimentare, organizzato prevalentemente a libero servizio, che dispone di una superficie di vendita pari almeno a 400 mq e di un assortimento di prodotti, in massima parte di largo consumo, appartenenti a differenti merceologie, generalmente suddivisi in reparti.
La voce più idonea agli esercizi di vendita ambulante è la 0111, ma se quest’attività avviene attraverso l’utilizzo di attrezzature motorizzate di movimentazione merci allora la voce è la 0116.
Ricadono nella voce di tariffa 0119 il commercio di ferramenta, la vendita di vernici, la vendita di materiale elettrico o termoidraulico. Quest’ultima attività però se è effettuata con la vendita di materiali da costruzioni allora ricade nella voce 0118.
Caso diverso, secondo l’INAIL, è quello in cui vengono effettuati servizi di riparazione, manutenzione e costruzione di prodotti in laboratorio oltre all’attività di vendita. In questo caso le voci appartengono al gruppo 6560.
L’attività di personale che lavori amministrativi o professionali o eroga servizi negli uffici va riferita alla voce 0722, mentre la voce 0723 riguarda le attività del personale di ufficio che accedere a cantieri, opifici e simili.
Ne consegue che l’attività del medesimo lavoratore non può essere riferita ad entrambe le predette voci, mentre è possibile per l’attività dell’azienda.
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