Le sostanze estremamente preoccupanti (SVHC) sono al centro della normativa europea REACH e rappresentano una sfida concreta per organizzazioni , responsabili HSE e RSPP. Proviamo a stilare una panoramica aggiornata e operativa su cosa sono le SVHC, come vengono identificate, quali obblighi comportano e come gestirle correttamente lungo la filiera, fino alla notifica nella banca dati SCIP.

Cosa tratta :

Nel panorama della sicurezza sul lavoro e della tutela ambientale, un acronimo ricorre sempre più spesso: SVHC, acronimo di Substances of Very High Concern. Si tratta di sostanze chimiche la cui presenza solleva serie preoccupazioni per la salute umana e per l'ambiente, e la cui gestione è cruciale per garantire ambienti di lavoro sicuri e un futuro più sostenibile. Ma cosa sono esattamente, come possiamo identificarle e, soprattutto, quali obblighi derivano dalla loro presenza?Le SVHC non sono sostanze qualsiasi. Sono identificate e regolamentate in base a criteri rigorosi stabiliti dal Regolamento REACH (CE 1907/2006), la normativa europea che mira a migliorare la protezione della salute umana e dell'ambiente dai rischi che possono derivare dalle sostanze chimiche. Una sostanza viene classificata come SVHC se possiede una o più delle seguenti caratteristiche che la rendono particolarmente insidiosa:

  • Cancerogenicità: la capacità di causare il cancro.
  • Mutagenicità: la capacità di indurre mutazioni genetiche.
  • Tossicità per la riproduzione: la capacità di danneggiare la fertilità o lo sviluppo fetale.
  • Persistenza, Bioaccumulo e Tossicità (PBT): sostanze che non si degradano facilmente nell’ambiente, tendono ad accumularsi negli organismi viventi e sono tossiche.
  • Molto Persistenti e Molto Bioaccumulabili (vPvB): categorie ancora più severe delle PBT.
  • Proprietà che destano preoccupazione equivalente: includono, ad esempio, sostanze che interferiscono con il sistema endocrino (interferenti endocrini) o che possono causare effetti gravi e irreversibili sulla salute umana o sull'ambiente.

Comprendere queste caratteristiche è il primo passo per apprezzare l'importanza della loro regolamentazione. Non si tratta solo di adempimenti burocratici, ma di strumenti concreti per prevenire danni a lungo termine.

La "Candidate List": costante evoluzione

Una volta che una sostanza viene identificata come SVHC, il suo percorso inizia con l'inserimento nella Candidate List, un elenco ufficiale pubblicato e costantemente aggiornato dall'ECHA (European Chemicals Agency). Questo elenco non è statico: alla data del 30 giugno 2025, contava già 250 sostanze, un numero destinato a crescere man mano che nuove valutazioni vengono effettuate. È fondamentale chiarire un concetto: l'inserimento in questa lista non equivale a un divieto immediato all'uso della sostanza. Rappresenta piuttosto un primo campanello d'allarme, il segnale di un'attenta "sorveglianza speciale" che potrebbe portare, in futuro, a restrizioni o all'obbligo di autorizzazione per il loro utilizzo.Il processo di inserimento è trasparente e partecipativo: la proposta può provenire da uno Stato Membro dell'UE o dall'ECHA stessa, seguita da una fase di consultazione pubblica che permette a tutte le parti interessate di esprimere pareri e obiezioni. È un meccanismo che riflette l'approccio precauzionale dell'Unione Europea in materia di sicurezza chimica.

Dove "scovare" le SVHC

Riconoscere la presenza di SVHC non è sempre intuitivo, poiché spesso non sono indicate esplicitamente con l'acronimo. Il principale strumento per individuarle è la Scheda Dati di Sicurezza (SDS), un documento tecnico fondamentale per chiunque maneggi sostanze chimiche. Nelle SDS, la presenza di SVHC è spesso segnalata tramite riferimenti all'articolo 59 del Regolamento REACH.Le sezioni chiave da consultare con attenzione nelle SDS sono:

  1. Sezione 2.3: "Altri pericoli": Qui vengono spesso indicati pericoli aggiuntivi, inclusa la presenza di sostanze PBT/vPvB e, appunto, SVHC.
  2. Sezione 3: "Composizione/informazioni sugli ingredienti": Fornisce dettagli sulla composizione chimica della sostanza o miscela.
  3. Sezione 15.1: "Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela":

Qui possono essere riportati riferimenti a regolamentazioni specifiche per le SVHC.
È importante ricordare che la SDS è obbligatoria per sostanze e miscele pericolose che contengono SVHC. Inoltre, può essere richiesta anche per miscele che non sono classificate come pericolose ma che contengono una SVHC in concentrazione pari o superiore allo 0,1% in peso (p/p). Per gli addetti ai lavori, saper interpretare una SDS è una competenza imprescindibile. Le SVHC non si trovano solo in sostanze e miscele. Possono essere presenti anche negli articoli, ovvero oggetti con una forma, superficie o design particolari che ne determinano la funzione in misura maggiore della loro composizione chimica (es. un giocattolo, un mobile, un capo d'abbigliamento). Questo scenario è particolarmente rilevante per i produttori e gli importatori. Quando un articolo contiene una SVHC in concentrazione superiore allo 0,1% in peso (p/p), il fornitore ha precisi obblighi:

  1. Comunicazione ai destinatari professionali e ai consumatori: Il fornitore deve informare i destinatari industriali o professionali della presenza della sostanza. Su richiesta, la stessa comunicazione deve essere fornita gratuitamente ai consumatori entro 45 giorni. Questa comunicazione deve avvenire alla prima cessione dell'articolo.
  2. Notifica all'ECHA: Se la SVHC è presente in concentrazione superiore allo 0,1% p/p e la quantità totale della sostanza supera 1 tonnellata all'anno per fornitore, è obbligatoria la notifica all'ECHA. Questa notifica è fondamentale per consentire all'Agenzia di monitorare la diffusione delle SVHC sul mercato.

La notifica all'ECHA è un passaggio cruciale per garantire la tracciabilità delle SVHC e il monitoraggio dei rischi. È richiesta in presenza delle seguenti condizioni cumulative:

  1. La sostanza è inclusa nella Candidate List.
  2. È presente in concentrazione superiore allo 0,1% in peso (p/p) nell'articolo.   
  3. Il quantitativo totale della sostanza negli articoli prodotti o importati supera 1 tonnellata all'anno per produttore/importatore.

Tuttavia, esistono delle esenzioni dalla notifica, per evitare oneri inutili laddove il rischio sia già gestito o sia trascurabile:

  • L'esposizione alla sostanza può essere esclusa durante tutto il ciclo di vita dell'articolo, inclusa la fase di smaltimento.
  • La sostanza è già stata registrata per quell'uso specifico (da parte del fabbricante dell'articolo o dell'importatore della sostanza).
  • Gli articoli sono stati prodotti o importati prima che la sostanza fosse inclusa nella Candidate List.

Banca dati SCIP: trasparenza sempre

Una delle innovazioni più significative introdotte per migliorare la tracciabilità delle SVHC è la banca dati SCIP (Substances of Concern In Products). Dal 5 gennaio 2021, chiunque immetta sul mercato articoli contenenti SVHC in concentrazione pari o superiore allo 0,1% in peso (p/p) ha l'obbligo di trasmettere le relative informazioni a questa banca dati, anch'essa gestita dall'ECHA. L'obiettivo del database SCIP è ambizioso: garantire la trasparenza lungo l'intero ciclo di vita del prodotto, dalla produzione fino alla fase di rifiuto. In questo modo, le informazioni sulle SVHC sono accessibili a tutti, compresi gli operatori dei rifiuti per migliorare le pratiche di riciclaggio, così come ai consumatori per fare scelte più consapevoli.Sono tenuti alla notifica SCIP:  

  • Produttori e assemblatori con sede nell'UE.
  • Importatori con sede nell'UE.
  • Distributori con sede nell'UE che non vendono esclusivamente ai consumatori.

Sono esentati i dettaglianti che vendono esclusivamente ai consumatori finali. Questa banca dati rappresenta un passo importante verso un'economia circolare più sicura e trasparente, dove la conoscenza delle sostanze presenti nei prodotti è alla base di decisioni responsabili.
La gestione delle SVHC è un compito complesso ma irrinunciabile che coinvolge produttori, importatori, distributori e, in ultima analisi, anche i consumatori. Essere informati sulla loro presenza, sugli obblighi di comunicazione e sulle risorse disponibili (come le SDS e il database SCIP) è fondamentale per tutelare la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro e per promuovere un ambiente più sano.

La consapevolezza e l'adozione di buone pratiche sono la chiave per mitigare i rischi e per costruire un futuro dove le sostanze chimiche siano gestite con la massima responsabilità.


COSA DICE LA LEGGE

  • Art. 57 REACH: definisce i criteri per identificare una SVHC
  • Art. 59 REACH: disciplina l’inserimento nella Candidate List
  • Art. 31 REACH: obbligo di fornire SDS
  • Art. 33 REACH: obbligo di comunicazione lungo la filiera
  • Art. 7(2) REACH: obbligo di notifica all’ECHA
  • Direttiva 2018/851: obbligo di notifica alla banca dati SCIP


INDICAZIONI OPERATIVE

Monitoraggio e identificazione

  • Controllare regolarmente la Candidate List
  • Verificare la presenza di SVHC in articoli, miscele, prodotti acquistati

Valutazione delle concentrazioni

  • Conoscere la concentrazione di ogni SVHC
  • Calcolare il tonnellaggio annuo

Notifica a ECHA

  • Obbligatoria se SVHC ≥ 0,1% e totale ≥ 1 t/anno

Comunicazione lungo la filiera

  • Informare i destinatari alla prima cessione
  • Rispondere ai consumatori entro 45 giorni

Autorizzazione (Allegato XIV)

  • Verificare se è necessaria per continuare l’uso della SVHC

Controllo restrizioni (Allegato XVII)

  • Adeguare processi e formulazioni ai limiti vigenti

Notifica a SCIP

  • Trasmettere le informazioni richieste per articoli contenenti SVHC ≥ 0,1%

Gestione del rischio

  • Aggiornare le SDS
  • Adottare misure di contenimento o sostituzione

Documentazione e audit

  • Tenere traccia delle verifiche e comunicazioni
  • Aggiornare procedure e formazione