Tassazione italiana per TFR e indennità sostitutiva del preavviso al familiare superstite non residente
A cura della redazione

L’Agenzia delle entrate, con la risoluzione del 26/09/2013 n.61E, ha precisato che il TFR e l’indennità sostitutiva del preavviso corrisposta dal sostituto d’imposta al coniuge comunitario superstite del lavoratore deceduto in Italia, sono soggetti alla ritenuta fiscale secondo l’art.19, cc. 1 e 2 del TUIR.
La risoluzione 61E/2013 richiama infatti la circolare 29/2001 secondo cui le indennità percepite dagli aventi diritto e dagli eredi del de cuius, sia iure proprio che iure successionis, devono essere assoggettate a tassazione con le medesime modalità che sarebbero state applicate se le somme fossero state corrisposte al de cuius.
In altri termini, le modalità di acquisto iure proprio del diritto al TFR e all’indennità sostitutiva di preavviso, da parte dei familiari del lavoratore dipendente deceduto, non comporta un mutamento della natura dei predetti emolumenti e conseguentemente non mutano le modalità di tassazione dei medesimi.
La tesi dell’Agenzia delle entrate trova conforto anche nella normativa internazionale ed in particolare nell’art. 15 , par. 1 della Convenzione Italia – Regno Unito, conforme al Modello OCSE che prevede la tassazione esclusiva nel Paese di residenza di salari, stipendi ed analoghe remunerazioni, percepiti da un residente per l’attività ivi svolta, prevedendo invece la tassazione corrente qualora la prestazione sia esercitata nell’altro Stato contraente. In tale ultima ipotesi la tassazione spetta sia allo Stato in cui è svolta l’attività di lavoro, sia allo Stato di residenza del lavoratore, il quale riconosce un credito d’imposta per le imposte pagate all’estero.
Ciò premesso, secondo l’Agenzia delle entrate, nel caso evidenziato nel quesito dove al familiare superstite sono stati corrisposti il TFR e l’indennità sostitutiva del preavviso spettanti al lavoratore comunitario che ha prestato l’attività lavorativa in Italia e qui deceduto, il sostituto d’imposta è tenuto, non solo sotto il profilo della disciplina interna, ma anche convenzionale, all’applicazione della ritenuta sulla quota parte dei due emolumenti, in ragione proprio dello svolgimento in Italia della prestazione di lavoro da parte del de cuius.
In ogni caso il percettore degli emolumenti all’atto della tassazione nel Paese di residenza potrà eliminare la doppia imposizione ai sensi dell’art. 24, par. 2, lett. a) della convenzione Italia- Regno Unito secondo cui l’imposta italiana sugli utili o i redditi provenienti da fonti site in Italia, è ammessa in deduzione dall’imposta nel Regno Unito calcolata sugli stessi utili o redditi per i quali è stata calcolata l’imposta italiana.
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