Tassazione ordinaria per i premi di risultato erogati sotto forma di benefit in assenza dei requisiti
A cura della redazione

L’Agenzia delle entrate, con la risoluzione 9/6/2017 n.67E, ha deciso che se il datore di lavoro, in assenza dei requisiti previsti dalla L. 208/2015, ha riconosciuto al lavoratore l’agevolazione fiscale, consistente nell’applicazione dell’imposta sostitutiva del 10%, sui premi di risultato, il contribuente è tenuto a tassare ordinariamente tutte le somme percepite, compresi i benefit, mediante il mod. 730/2017 oppure il mod. Redditi PF 2017.
All’Agenzia delle entrate, in particolare, sono stati richiesti chiarimenti in merito alle modalità di compilazione della dichiarazione dei redditi nel caso in cui i premi di risultato siano stati erogati, in tutto o in parte, sotto forma di benefit.
A tal fine, la risoluzione precisa che nel mod. 730/2017 e nel mod. Redditi PF 2017, sono previsti dei campi distinti per l’indicazione dei compensi per premi di risultato e dei benefit, poiché, nel caso in cui il contribuente scelga in dichiarazione la tassazione ordinaria, ritenendola più favorevole, la procedura di liquidazione farà confluire nel reddito complessivo solo i compensi, mentre i benefit resteranno detassati.
Invece, se il datore di lavoro ha riconosciuto la detassazione dei benefit in assenza dei requisiti previsti dalla Legge, al fine di consentire l’applicazione della tassazione ordinaria su tutte le somme percepite (premi e benefit), è necessario aggiungere gli importi erogati sotto forma di benefit alle somme assoggettate ad imposta sostitutiva dal datore di lavoro.
In merito ai contribuenti che si avvalgono della dichiarazione precompilata, premesso che i dati proposti dall’Agenzia delle entrate sono quelli presenti nelle CU pervenute dai datori di lavoro, nel caso di riconoscimento della detassazione dei benefit in assenza dei requisiti, il contribuente dovrà modificare la dichiarazione precompilata eliminando gli importi presenti nelle colonne 5 di ciascun rigo C4 (o RC4 nel mod. Redditi PF) e inserendoli nelal colonna 3 o aggiungendoli a quelli eventualmente già presenti nel campo.
Infine, ricorda la risoluzione, per effettuare qualsiasi correzione dei mod. 730 già trasmessi mediante l’apposita applicazione web, è possibile annullare il 730 già inviato dal 29 maggio al 20 giugno e presentare una nuova dichiarazione entro il 24 luglio p.v.
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