L’Agenzia delle entrate, con la risposta all’interpello n. 223 del 29/03/2021, ha deciso che se l’erogazione di un emolumento avviene in un periodo d’imposta successivo a quello cui le somme stesse si riferiscono per disposizione di un contratto collettivo, anche decentrato, troverà applicazione la tassazione separata.

Secondo l’Agenzia delle entrate sono soggetti a tassazione separata gli emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti, percepiti per effetto di leggi, contratti collettivi, sentenze o atti amministrativi sopravvenuti. Si parla in questi casi di cause giuridiche.

Inoltre la tassazione separata trova applicazione anche quando l’erogazione degli arretrati in periodi d’imposta successivi avviene per cause non dipendenti dalla volontà delle parti (c.d. situazioni di fatto o non fisiologiche).

Troverà invece applicazione la tassazione ordinaria qualora la corresponsione in un periodo d’imposta successivo avviene per la natura stessa degli emolumenti. Si pensi ad esempio agli emolumenti correlati al raggiungimento di obiettivi predeterminati e corrisposti in un anno successivo rispetto a quello cui gli obiettivi sono raggiunti.

In questo caso è la natura stessa degli emolumenti che impedisce che l’erogazione avvenga nello stesso anno di riferimento.

Medesimo discorso vale per le retribuzioni di risultato corrisposte in periodi d’imposta non immediatamente successivi a quello di maturazione ma con una tempistica costante.

Come accennato sopra non dovrà essere valutata la natura dell’emolumento (se fisiologico o no) nel caso in cui la corresponsione in un periodo d’imposta successivo avviene in attuazione di un contratto collettivo anche decentrato. In questo caso la tassazione sarà sempre separata.

L’Agenzia delle entrate conclude ricordando che se il dipendente, per effetto della corretta tassazione all’emolumento percepito, dovesse avere la necessità di recuperare la maggiore imposta versata, dovrà presentare istanza di rimborso entro il termine di decadenza di 48 mesi dalla data del versamento, in caso di errore materiale, duplicazione ed inesistenza totale o parziale dell’obbligo di versamento.

Inoltre si rileva che secondo la Corte di Cassazione (sent. 13676/2014 e 11602/2016) il giorno da cui far decorrere il termine di 48 mesi è da individuare nel giorno dei singoli versamenti in acconto qualora questi, già al momento dell’effettuazione, risultino non dovuti o non dovuti in quella misura.